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Visualizzazione dei post da agosto, 2015

PRECISAZIONE di Mauro Cavoli

E’ stata inoltrata, in data 18 agosto, a tutte le OOSS e Associazioni, in risposta ad una precisa domanda sulla terzietà della figura del medico fiscale, la comunicazione di seguito riportata. Da questa comunicazione, è stato estrapolato e inserito in una lettera  solo un breve passaggio, che non rispecchia completamente  quanto indicato nella missiva e che potrebbe dare luogo a dubbie interpretazioni. questa la comunicazione inviata La proposta unitaria presentata da tutte le OOSS conferma, nel rispetto dell’articolo 5, legge 20 maggio 1970, n.300, la terzieta’ della figura professionale del medico iscritto nelle liste speciali. Infatti, come si evince facilmente dalla lettura della proposta in argomento, viene confermata tutta la normativa vigente che delinea detta figura, in quanto il riconoscimento a tempo indeterminato dell’ACN che regolamenta i rapporti dei medici specialisti ambulatoriali interni, avviene tramite l’emanazione del decreto interministeriale successivo al dlvo e no

ulteriore delucidazione di Mauro Cavoli

Per quanto riguarda i vari aspetti e contenuti dell’ACN della specialistica ambulatoriale, ivi compresa l’applicabilità, o meno, del citato articolo 32 riconosciuto ai sanitari che intrattengono esclusivamente il rapporto con le Aziende Sanitarie Locali , è consigliabile  rieffettuare una attenta lettura dell’Accordo e della proposta intersindacale. I vari articoli che potranno essere modificati ed adattati alla specificità del servizio da svolgere, saranno oggetto di trattativa tra le Parti, così come specificato nella proposta intersindacale e non è possibile, al momento, come già ricordato, stabilire quali contenuti variabili, ivi compreso il ricordato articolo 32 che non riguarda le vmcd come si evince facilmente  dalla lettura della norma, saranno eventualmente oggetto dell’intesa, ricordando, ad ogni buon conto, che l’ACN, anche quello applicato in ambito del SSN, è un “pacchetto completo” le cui parti vanno applicate alle varie attività che i medici e i professionisti sv

ARTICOLO 32 ACN SPECIALISTICA AMBULATORIALE 23 MARZO 2005

L’ACN della specialistica ambulatoriale, cd sumai, unico contratto esportabile al di fuori del SSN,  è una tipologia contrattuale vicina alla dipendenza e nell’accordo del 30 luglio tra la SISAC e le OOSS del settore, è stata confermata la raccomandazione che lo stesso venga applicato, tra l’altro, anche dall’INPS. Nell’Accordo vi sono alcuni elementi che non sono modificabili (compenso base, tutele, durata, punteggi, ecc), altri, al contrario, vengono  adattati alle esigenze del servizio da prestare. E' quello che succede in tutti i CCNL, non c'è nulla di nuovo: basta leggere qualsiasi contratto di lavoro e si scopre che è composto da 2 parti: una immodificabile e l'altra che varia tra le diverse aziende dello stesso settore adattata alle caratteristiche del lavoro da svolgere. Tra gli elementi  modificabili dell'ACN in argomento, rientra il citato articolo 32 che, come si comprende facilmente dalla sua lettura, riguarda esclusivamente  i rapporti intrattenuti co