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Visualizzazione dei post da aprile, 2014

Ulteriore approfondimento di Mauro Cavoli inerente ai 70 milioni di €

… A PROPOSITO DEI 70 MILIONI Quanto affermato nel corso dell’audizione in Commissione Affari Sociali, da parte del rappresentante della Conferenza delle Regioni, limitatamente all’aspetto economico finanziario riguardante la spesa per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare, è, a mio avviso, corretto. Dei famosi 70 milioni di euro stanziati per gli accertamenti medico legali  sui dipendenti pubblici in malattia, previsti dal comma  5 articolo 17 del D.L. 6 luglio 2011, n° 38 convertito nella legge 15 luglio 2011, n° 111, l, soltanto 23 milioni sono stati assegnati  alle regioni (articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012)  per la effettuazione delle visite fiscali sul personale della scuola; i rimanenti 47 milioni sono stati assegnati direttamente alle pubbliche amministrazioni per il pagamento delle visite richieste alle AASSLL (decreto MEF). Dei  47 milioni, inoltre, la parte da assegnare alle regioni per le visite ai loro dipendenti, al pari delle altre pp

Considerazioni sulla figura professionale del sanitario addetto al controllo medico domiciliare a cura di Mauro Cavoli

La figura professionale del sanitario  addetto al controllo medico domiciliare, è prevista dalla legge 638/83 e regolamentata dai decreti attuativi che ne stabiliscono i requisiti di accesso. A differenza, quindi, di molti altri professionisti medici, il cd medico di lista ha un quadro normativo di riferimento ben delineato che non necessita di ulteriori rivisitazioni. Il medico iscritto nelle liste speciali, infatti, è figura professionale che si distingue dal semplice “osservatore del fenomeno” per la capacità tecnica di valutare –sotto il profilo medico legale assicurativo- lo stato di malattia, avendo titolo a: raccogliere l’anamnesi patologica e lavorativa dettagliata; eseguire l’esame obiettivo formulare la diagnosi medico legale emettere la prognosi, con l’unica limitazione di non poter erogare terapia se non in situazioni di urgenza o di emergenza clinica E’ facoltà/potestà, quindi, del medico iscritto nelle liste speciali compiere, nel rispetto della dignità e della libertà de

COMUNICATO NIDIL CGIL

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chiarimenti e riflessioni a cura di mauro cavoli

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