Considerazioni sulla figura professionale del sanitario addetto al controllo medico domiciliare a cura di Mauro Cavoli

La figura professionale del sanitario  addetto al controllo medico domiciliare, è prevista dalla legge 638/83 e regolamentata dai decreti attuativi che ne stabiliscono i requisiti di accesso.

A differenza, quindi, di molti altri professionisti medici, il cd medico di lista ha un quadro normativo di riferimento ben delineato che non necessita di ulteriori rivisitazioni.

Il medico iscritto nelle liste speciali, infatti, è figura professionale che si distingue dal semplice “osservatore del fenomeno” per la capacità tecnica di valutare –sotto il profilo medico legale assicurativo- lo stato di malattia, avendo titolo a:

raccogliere l’anamnesi patologica e lavorativa dettagliata;

eseguire l’esame obiettivo

formulare la diagnosi medico legale

emettere la prognosi, con l’unica limitazione di non poter erogare terapia se non in situazioni di urgenza o di emergenza clinica

E’ facoltà/potestà, quindi, del medico iscritto nelle liste speciali compiere, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, un atto medico completo per esserne stato abilitato dalla legge.


Voler proporre l’istituzione di un “Albo” separato, non previsto per   nessun’altra categoria medica o un elenco analogo a quello stabilito  dal Dlvo 81/08 per i medici competenti,  figure professionali che collaborano con i datori di lavoro, e non sono incaricati di pubblico servizio,  è una strada del tutto inutile ai fini del perseguimento di un maggiore riconoscimento per la figura professionale del  medico di lista.

Sostenere, inoltre, che i medici di lista sono privi di competenza perché non sono in possesso del titolo di specializzazione in medicina legale, titolo, tra l’altro, non obbligatorio per accedere alla professione, è come affermare che tutti i medici del SSN, ivi compresi quelli dell’INAIL e dell’INPS,  in servizio prima  dell’entrata in vigore del DPR 483/97, che ha introdotto il possesso del titolo di specializzazione specifico per accedere ai ruoli, sono  “incompetenti”.

L’eventuale riconoscimento del titolo di specializzazione, in base agli anni di servizio prestati, non è possibile a causa dei vincoli imposti dall’UE per il conseguimento dei titoli post lauream, e il ricorso alla procedura prevista dalla legge 175/92 è inutile, in quanto la stessa riguarda la pubblicità sanitaria e non riconosce alcun titolo valido spendibile professionalmente.

Per quanto concerne, infine, l’accesso ai posti riservati nelle scuole di specializzazione e l’eventuale aspettativa necessaria per la frequenza obbligatoria queste, al momento, sono  riservati esclusivamente ai medici con contratto di pubblico impiego.

Si potrebbe proporre, al limite, in un futuro decreto, la possibilità di assentarsi per la durata del corso di specializzazione, con conservazione dell’incarico.

Al momento, quindi, l’unica possibilità normativa per una crescita professionale della categoria, resta quella del riconoscimento, a tutti i medici inseriti nella lista speciale, dell’ACN che regolamenta i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni.


Mauro cavoli

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