PROVIAMO A RAGIONARE
I rapporti intrattenuti dai collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, quindi non in ruolo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato, sono regolamentati dal vigente Testo Unico sul pubblico impiego, e precisamente all’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e sono i cd rapporti flessibili che non possono essere a tempo indeterminato. Sono considerati collaboratori esterni, anche i parasubordinati, ivi compresi i medici in convenzione con il SSN. Il rapporto di questi ultimi, però, è regolamentato dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 che prevede accordi collettivi del tutto conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed è quindi possibile il conferimento di incarico a tempo indeterminato. Il rapporto dei medici di lista, anche loro collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, non è regolamentato, come noto, dal decreto legislativo 165/2001, ma da una normativa precedente risalente al 1983 e la disciplina, emanata con il