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Visualizzazione dei post da settembre, 2016

PROVIAMO A RAGIONARE

I rapporti intrattenuti dai collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, quindi non in ruolo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato, sono regolamentati dal vigente Testo Unico sul pubblico impiego, e precisamente all’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e sono i cd rapporti flessibili che non possono essere a tempo indeterminato. Sono considerati collaboratori esterni, anche i parasubordinati, ivi compresi i medici in convenzione con il SSN. Il rapporto di questi ultimi, però, è regolamentato dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 che prevede accordi collettivi del tutto conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed è quindi possibile il conferimento di incarico a tempo indeterminato. Il rapporto dei medici di lista, anche loro collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, non è regolamentato, come noto, dal decreto legislativo 165/2001, ma da una normativa precedente risalente al 1983 e la disciplina, emanata con il

POCHE IDEE E BEN CONFUSE (di Mauro Cavoli)

Con la Delibera Presidenziale 147/2015, l’Istituto ha sostanzialmente anticipato anche quello che sarà, in grandi linee, il “piano industriale” per il nascente Polo Unico di medicina fiscale, affidando tutte le attività ambulatoriali riguardanti anche gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici  assenti dal servizio per malattia (per i privati non cambia nulla) ai medici esterni e lasciando (le briciole) ai medici di lista la effettuazione delle sole vmcd . Il “piano” ha anche avuto la bollinatura governativa con la risposta alla interrogazione parlamentare sull’argomento e successiva intervista pubblica da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Onle Angelo Rughetti. Per dirla tutta, si era tentato di  togliere anche le “briciole” ai medici di lista con l’emendamento  alla legge Delega presentato dal Relatore,  confinando il ricorso ai medici di lista solo in “sede di prima applicazione”, cioè il periodo intercorrente tra l’entrata in