PROVIAMO A RAGIONARE

I rapporti intrattenuti dai collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, quindi non in ruolo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato, sono regolamentati dal vigente Testo Unico sul pubblico impiego, e precisamente all’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e sono i cd rapporti flessibili che non possono essere a tempo indeterminato.
Sono considerati collaboratori esterni, anche i parasubordinati, ivi compresi i medici in convenzione con il SSN.
Il rapporto di questi ultimi, però, è regolamentato dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 che prevede accordi collettivi del tutto conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed è quindi possibile il conferimento di incarico a tempo indeterminato.
Il rapporto dei medici di lista, anche loro collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, non è regolamentato, come noto, dal decreto legislativo 165/2001, ma da una normativa precedente risalente al 1983 e la disciplina, emanata con il DM 18 aprile 1996, è stata confermata con il DM 12 ottobre 2000 e reiterata con il DM 8 maggio 2008 che ha consentito, unico caso nel panorama delle collaborazioni esterne, la conferma degli incarichi, senza soluzione di continuità, per 20 anni.
Per riconoscere ai medici di lista uno dei rapporti previsti nel SSN (specialistica ambulatoriale cd sumai, medicina dei servizi, continuità assistenziale, emergenza territoriale, ecc), quindi con possibilità del tempo indeterminato, occorre una norma di rango primario, come sono le leggi o i decreti legislativi.
Se l’emanando decreto legislativo, in quanto non previsto dalla legge delega, non dovesse recepire i contratti del SSN (ma, a quanto sembra, neanche i cd paletti minimi), si potrebbero aprire due strade: la prima, che resti tutto come ora e il rapporto continua ad essere regolamentato dal decreto ministeriale ai sensi della legge 638/83; la seconda, che il rapporto possa rientrare  nei cd rapporti flessibili, previsti dal decreto legislativo 165/01.
Tra l’altro, le tipologie di rapporto flessibile con le Pubbliche Amministrazioni, saranno oggetto di revisione proprio con il decreto legislativo che include anche il polo unico, come prevede la legge delega all’articolo 17, comma 1, lettera o).
E’ da escludere, naturalmente, il passaggio ad un rapporto di lavoro subordinato senza pubblico concorso e non esistendo, ad oggi, il ruolo di medico di controllo.
Nella eventualità che il rapporto continui ad essere regolamentato dalla legge 638/83, si era suggerita la reiterazione della vigente disciplina, che avrebbe consentito la conferma automatica degli incarichi, integrandola con il carico di lavoro prestabilito uniforme su tutto il territorio a compensazione con la disponibilità oraria.
Con la legge 638/83, nel caso si chiedesse  un rapporto solo orario, essendo libero professionale, sarebbe solo generico e non occorrono grandi capacità per comprendere a cosa si andrebbe incontro.
Nello stesso tempo,se si lasciasse inalterata la vigente normativa riguardante il carico di lavoro (articolo 7, DM 18 aprile 1996), si confermerebbero le attuali disparità tra sede e sede, ancora di più accentuate con l’arrivo delle vmcd sui dipendenti pubblici.
Nella seconda ipotesi, cioè che il rapporto dei medici di lista è fatto rientrare  tra i rapporti cd flessibili, modificando la disciplina, vi sarebbe la decadenza automatica dagli incarichi e i nuovi verrebbero assegnati sulla base della valutazione comparativa, come già avviene, ad esempio, per i medici esterni (titoli accademici, master, curriculum, esperienze professionali, ecc).
Inutile dire che anche in questo caso, non si potrebbe parlare di tempo indeterminato ma solo di precarietà.
Certo, chi trae vantaggio dalla situazione attuale è restio a cambiamenti neanche “nelle more” ma anche chi spera in una fusione tra figure professionali perché pensa di avere sufficienti titoli per uscirne vincitore, non possibile con la reiterazione della vigente disciplina, rema contro.
Questo, in grandi linee, il panorama normativa vigente.  Ovviamente ognuno è libero di credere alle favolette che gli vengono raccontate, ci mancherebbe altro, però forse sarebbe opportuno un approfondimento per comprendere in quale direzione andare, possibilmente unitariamente, prima che sia troppo tardi e ci si svegli in una realtà ben diversa da quella indotta a sognare.
mauro

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