Post

Visualizzazione dei post da marzo, 2021

OKKIO AL MODELLO

È stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il modello per poter richiedere, dal 30 marzo al 28 maggio, il contributo a fondo perduto previsto dal  decreto legge 22 marzo 2021, n.41. Al contributo possono accedere i liberi professionisti, quindi, per il momento, anche i medici fiscali. Per quanto riguarda i medici fiscali, vista la particolare modalità di fatturazione dei compensi, sarebbe opportuno, prima di compilare il modello,  richiedere chiarimenti al proprio commercialista. Infatti, mentre le istruzioni indicano che: “ Per semplificare ed evitare errori nel  processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019 ). In particolare: il rigo RE2, colonna 2 o i righi da LM22 a LM27, colonna 3 nel caso di regime forfetario le successive indicazioni da rispettare in merito al  calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispetti

CON UN POCO DI ZUCCHERO LA PILLOLA, VA GIU’, LA PILLOLA, VA GIU’

  Con sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-344/19), la Corte di Giustizia Europea ha affermato che un periodo di guardia o prontezza in   regime di reperibilità costituisce , nella sua interezza ,  orario di lavoro soltanto qualora i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo assai significativo la sua facoltà di gestire, nel corso di tale periodo, il proprio tempo libero . Confrontiamo il dispositivo della sentenza con l’ipotesi di accordo che, all’articolo 20, comma 2, recita: “L’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21,   per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese”. E ancora, al comma 3: “ Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità co

TANTO PE’ CANTA’

  Al di là degli spot propagandistici, cerchiamo di capire come stanno realmente le cose esaminando la successione e il contenuto dei fatti: a  novembre del 2019 , viene presentato, da alcuni parlamentari, un  emendamento alla legge di Bilancio per il 2020, che poi diventerà norma legislativa (articolo 1, commi 458,459 e 460, legge 27 dicembre 2019, n.160). la norma prevede il  convenzionamento di 820 medici per assicurare all’INPS  il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e delle  attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli . A tal fine, dovrà essere emanato un atto di indirizzo e vengono stanziati, per far fronte ai maggiori oneri, euro 7,2 milioni che ritroveremo  sommati ai 50 milioni previsti per la effettuazione delle visite fiscali del Polo Unico. Inoltre, nel bilancio preventivo INPS, pubblicato a gennaio 2020,  i 50 milioni vengono spacchettati tra visite richieste d’ufficio e quelle richieste dai datori pubblici. Quindi, con la