CON UN POCO DI ZUCCHERO LA PILLOLA, VA GIU’, LA PILLOLA, VA GIU’
Con sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-344/19), la Corte di Giustizia Europea ha affermato che un periodo di guardia o prontezza in regime di reperibilità costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro soltanto qualora i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo assai significativo la sua facoltà di gestire, nel corso di tale periodo, il proprio tempo libero.
Confrontiamo il dispositivo della sentenza con l’ipotesi di accordo che, all’articolo 20, comma 2, recita:
“L’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese”.
E ancora, al comma 3:
“Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite”
Quindi, in definitiva, il medico deve essere reperibile in tutti i giorni feriali (22 al mese per un totale di 44 fasce) e almeno, cioè come minimo, 3 fasce di sabato e 2 di domenica, per un totale complessivo, sempre minimo, di 49 fasce al mese elevabili a 60 o 62. Totale ore mensili, 196 (49x4)
Un impegno così gravoso confligge, ovviamente, con la natura dell’incarico che, sia in base alla normativa vigente che alla stessa ipotesi di accordo, resta libero professionale.
Quello che, però, maggiormente appare evidente, è il rapporto tra il compenso previsto per la reperibilità, pari a euro 2.489,75 mensili e il numero di ore di reperibilità. Facendo una semplice divisione, abbiamo un compenso orario pari a euro 12,70 lordi.
Se poi, le fasce diventano 60 con il monte ore che arriva a 240/h mese, il compenso orario scende a euro 10,37, sempre lordi, ovviamente. O’ business!!
Il compenso orario per la reperibilità previsto per i medici con rapporto libero professionale, stabilito con la tabella A del DPR 17 febbraio 1992, abrogato nel 2006 dalla cd legge Bersani, era di euro 20,66/ora, oltre il compenso per la visita, pari a euro 25,82 (l’ipotesi di accordo prevede il compenso per la visita di euro 25,00). Ovviamente, tali importi sarebbero stati da rivalutare in base all’indice ISTAT; ma questi sono dettagli.
Infine, per poter percepire interamente il compenso fisso mensile per la reperibilità, occorrerà fare concorrenza a Stakanov.
Quindi, a distanza esatta di 29 anni, il compenso che verrà percepito dagli stakanovisti per la reperibilità, sarà inferiore a quello vigente all’epoca della sottoscrizione del trattato di Maastrict. E vai!!!
Non si può certo pensare che la differenza sia costituita dal permesso retribuito annuale (destinato esclusivamente a quei fortunati che non si ammalano, non si infortunano, non sono in gravidanza e hanno deciso di non assentarsi mai per nessun motivo, anche di estrema gravità) o dal 13% versato sui contributi!!
Qualche furbacchione, per far mandare giù la pillola, ha provato a raccontare che anche adesso il medico deve essere reperibile, ma senza percepire alcun compenso.
Ahi, ahi signora Longari, lei mi è caduta sul pisello, avrebbe detto il Mike nazionale, perché la disciplina vigente recita che il medico deve essere disponibile ad effettuare le visite non essere reperibile dall’alba al tramonto e d’inverno anche ben oltre il tramonto. Ma anche questi sono dettagli….
Concludendo: l’ipotesi di accordo, prevedendo il periodo di guardia o prontezza in regime di reperibilità con vincoli imposti al medico, pregiudica in modo assai significativo la sua facoltà di gestire, nel corso di tale periodo, il proprio tempo libero, quindi costituisce, a tutti gli effetti, orario di lavoro. Orario di lavoro, sì, ma sotto-sotto pagato.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”.
mauro