DA NON CREDERCI
Non si sa se è uno scherzo oppure risponde a verità, ma sembra che vi siano medici fiscali, incaricati anche come medici di continuità assistenziale o come altri profili, ansiosi di conoscere la data presunta di entrata in vigore della ipotesi di accordo perché obbligati a dover rassegnare le dimissioni da detti incarichi. Tale ansia, senza dover interpellare i Piani Alti, potrebbe venire tranquillamente placata leggendo l’ipotesi di accordo che, all’art.2, comma 3, recita: 3. Il presente Accordo, di durata triennale, tenuto conto della necessità di modificare radicalmente gli applicativi informatici a supporto di quanto nel prosieguo regolamentato, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo, decorsi sei mesi dalla data della stipula E, ancora, all’art.13, comma 10: 10. Il regime delle incompatibilità si applica anche ai medici delle liste ad esaurimento di cui all’ art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottob