23)DOCUMENTO CONGIUNTO –
-NIDIL CGIL-
-COORDINAMENTO NAZIONALE MEDICI CONTROLLO INPS (EX CAMPANO)-
–UNIONE NAZIONALE MEDICI DI CONTROLLO –
Con l’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, Legge 833 del 1978 nasce la “visita fiscale” ai lavoratori in malattia. I controlli sullo stato di salute dei lavoratori assenti per malattia sono regolati dall’Art 5 commi 10 e 12 del DL 468/83, convertito con modificazioni nella Legge n° 638/83
Questa Legge che ha sancito importanti diritti per i cittadini lavoratori ha affidato alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) e all’INPS il compito di eseguire i controlli medici.
I medici che svolgono questo compito per le ASL sono medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale con un Accordo Collettivo Nazionale (medicina dei servizi) godono delle tutele previdenziali e sociali (ENPAM, indennità di malattia, maternità, ferie, assenze retribuite, infortunio) e la durata del loro rapporto di lavoro è a tempo indeterminato salvo incarichi provvisori per particolari esigenze di servizio.
I medici che svolgono questo compito per l’INPS sono inseriti all’interno di “liste speciali” presso le Sedi INPS territoriali ed intrattengono con l’Istituto un rapporto di “collaborazione fiduciaria” di natura libero professionale inquadrato all’interno di un Decreto Interministeriale ( Lavoro - Salute) soggetto ad eventuale revisione ogni quattro anni.
Il rapporto che viene ad instaurarsi tra L’INPS e I Medici Fiscali presenta dei caratteri di atipicità che non trova riscontro in altre tipologie contrattuali. Infatti i Medici di Controllo I.N.P.S. sono obbligati secondo contratto e con criteri dettati dall’ INPS e sottoscritti all’atto dell’accettazione dell’ incarico :
· ad effettuare visite di controllo Secondo le esigenze dell’ ENTE tutti i giorni dello anno, festivi e superfestivi compresi (Natale Pasqua Capodanno Ferragosto) mediante anche l’uso di una casella vocale, con disponibilità praticamente dalla mattina fino alle 19 del festivo, ad un precisa fascia oraria dalle 10 alle 12 ed dalle 17 alle 19.
· Il numero delle visite da effettuare dipende esclusivamente dalle esigenze dell’ ENTE, senza la garanzia di un minimo garantito quindi, pur dovendo essere a disposizione dell’Istituto ogni giorno, pena la decadenza dall’incarico, capita non di rado di trovarsi senza controlli da eseguire
· Il contratto non prevede nessuna tutela previdenziale, assistenziale, assicurativa personale e RCT i cui costi sono a totale carico del sanitario ne periodi di riposo o di altre assenze retribuite
· L’INPS, per effetto della normativa in fieri, arroga a sé poteri di controllo e sanzionatori (sulla osservanza degli obblighi convenzionali, sulla valutazione dell’efficacia, efficienza e qualità dell’attività svolta dal medico fiscale),
APPARE CHIARO CHE I MEDICI DI CONTROLLO DELL’ I.N.P.S. PER LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO, NON SI TROVANO ASSOLUTAMENTE DAVANTI AD UN RAPPORTO FIDUCIARIO LIBERO PROFESSIONALE,MA DAVANTI AD UN LAVORO SI AUTONOMO MA CONTINUATIVO, E COORDINATO
La stessa Corte di Cassazione con sentenza n.20669 del 25 ottobre 2004 ha affermato che la qualificazione del rapporto compiuta all’atto della stipula non è determinante, essendo il comportamento delle parti, nei rapporti di durata, idoneo ad esprimere l’effettiva volontà
Inoltre c’è da rilevare che:
· la Suprema Corte di Cassazione in due sentenze, anche se , in via incidentale, ha evidenziato che il rapporto che si instaura tra i medici fiscali e l’INPS è un rapporto di prestazione d’opera professionale con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (sentenza n.14026/01 del 06/07/01 a sezioni unite e sentenza n.3206/02 del 08/01/02 – sezione lavoro).
· I vari governi che si sono succeduti negli anni NON HANNO MAI DATO attuazione a quanto deciso dalla XI Commissione della Camera che nella seduta del 13 luglio 2000, n.761, con un ordine del giorno votato all’unanimità da maggioranza e opposizione, impegnava il Governo a modificare l’attuale natura del rapporto di lavoro dei medici fiscali INPS, da collaborazione fiduciaria libero-professionale a convenzione lavorativa a tempo indeterminato a retribuzione oraria con i caratteri della coordinazione e della continuità lavorativa, riconoscendo i diritti previdenziali ed assistenziali
· In base alla risposta ad interrogazione parlamentare del 07/07/99, i ministeri competenti hanno risposto che la natura dei rapporti di collaborazione fiduciaria instauratosi tra i medici fiscali e l’INPS, deriva SOLTANTO da una libera scelta dei soggetti (INPS e FNOMCEO) che hanno stipulato la bozza di accordo su cui in seguito sono stati formulati i vari decreti ministeriali.
I Decreti Ministeriali sino ad ora emanati sono tre: DM 15.07.86 –DM 18.04.96 – DM 12.10.00.
Il DM del 86 ha istituito le “liste speciali” dei medici cui conferire l’incarico, successivamente il DM del 1996 ha riorganizzato queste liste definendo dettagliatamente i criteri di punteggio e di valutazione per la graduatoria e l’ultimo, del 12 ottobre 2000 ha portato ad un alleggerimento delle incompatibilità e ad una revisione dei compensi.
Per molti medici l’attività per l’INPS è divenuta l’unico lavoro e le pesanti incompatibilità, introdotte con il DM del 18/04/96 ed alleggerite solo nel DM del 12/10/00, non permettevano lo svolgimento di nessun altra attività). Chi nel rispetto della legge ha fatto di questa attività il proprio ed unico lavoro vi ha dedicato anni, investito competenze e maturato significative professionalità.
I medici fiscali dell’INPS non hanno potuto e non possono frequentare le scuole di specializzazione post lauream ne i corsi di formazione specifica in medicina generale post lauream in quanto incompatibili per via della natura del rapporto (libero professionale), e sempre a causa della natura libero professionale del rapporto, non viene riconosciuto loro alcun punteggio, dalle altre pubbliche amministrazioni (ASL, Ministero giustizia, ecc) per il servizio svolto.
Del resto l’art 6 del DM 18/04/96 aveva introdotto tali incompatibilità da rendere impossibile lo svolgimento di altre attività lavorative che comportassero rapporti di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa con qualunque datore di lavoro pubblico o privato consentendo la possibilità delle sostituzioni solo per periodi limitati.
Nel corso degli anni sono stati presentati vari DDL, che chiedevano tutti il riconoscimento per i medici fiscali INPS del medesimo trattamento economico e normativo dei medici del SSN convenzionati con le ASL.
QUALI SONO LE NOSTRE RICHIESTE
I circa mille medici (si parla esclusivamente dei sanitari inseriti nelle liste speciali e non anche dei medici cd occasionali) che nel rispetto delle incompatibilità e a costo di pesanti rinunce, hanno fatto di questa attività il loro Lavoro e che oggi hanno un’età media di circa 45-50 anni, dislocati su tutto il territorio nazionale, chiedono un sostegno alle loro aspettative ed un riconoscimento della loro professionalità cosi come è stata riconosciuta nel corso degli anni ai medici di medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, ai medici dell’ emergenza (118) e della continuità assistenziale(ex guardia medica), ai medici di controllo delle ASL, ai i medici INAIL ed ai medici carcerari.
Occorre superare la disuguaglianza contrattuale e conseguentemente la disomogeneità dei trattamenti sociali e previdenziali che oggi caratterizza i medici che svolgono la stessa attività, in applicazione della stessa legge statale. In virtù del principio del dettato costituzione, nel quale si afferma parità di trattamento a fronte di una parità di prestazione, i medici fiscali chiedono che si prendano provvedimenti urgenti in materia.
L’OBIETTIVO PER I MEDICI FISCALI TITOLARI, ISCRITTI NELLE LISTE SPECIALI COSTITUITE DALL’INPS, E’ QUELLO DI OTTENERE ENTRO TEMPI RAPIDI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A RETRIBUZIONE ORARIA A TEMPO INDETERMINATO.
L’INCARICO IN CONVENZIONE POTRA’ ESSERE CONFERITO A DOMANDA, IN BASE ALL’ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE ALLE LISTE SPECIALI.
Analogo a quello riconosciuto ai medici che erogano le medesime prestazioni nell’ambito del SSN ( medici della medicina dei servizi delle ASL e/o medici ambulatoriali INAIL), che possa far superare definitivamente lo stato di assoluta precarietà del rapporto attuale.
Inoltre l’instaurazione di un rapporto convenzionale favorirebbe la possibilità di un utilizzo di questi professionisti, eventualmente, anche in altre attività sanitarie svolte dall’Istituto a completamento dell’orario contrattualmente previsto (i rapporti in convenzione con le ASL prevedono 38 ore settimanali) e/o in assenza di visite di controllo da effettuare.
Segreteria Nazionale NIDIL CGIL
Rossella Ceramelli
Coordinamento Nazionale dei Medici di controllo
Dr Alfredo Petrone - Dr Roberto Pecoraro
Unione Nazionale Medici di controllo
Dr Silvio Trabalza
-NIDIL CGIL-
-COORDINAMENTO NAZIONALE MEDICI CONTROLLO INPS (EX CAMPANO)-
–UNIONE NAZIONALE MEDICI DI CONTROLLO –
Con l’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, Legge 833 del 1978 nasce la “visita fiscale” ai lavoratori in malattia. I controlli sullo stato di salute dei lavoratori assenti per malattia sono regolati dall’Art 5 commi 10 e 12 del DL 468/83, convertito con modificazioni nella Legge n° 638/83
Questa Legge che ha sancito importanti diritti per i cittadini lavoratori ha affidato alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) e all’INPS il compito di eseguire i controlli medici.
I medici che svolgono questo compito per le ASL sono medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale con un Accordo Collettivo Nazionale (medicina dei servizi) godono delle tutele previdenziali e sociali (ENPAM, indennità di malattia, maternità, ferie, assenze retribuite, infortunio) e la durata del loro rapporto di lavoro è a tempo indeterminato salvo incarichi provvisori per particolari esigenze di servizio.
I medici che svolgono questo compito per l’INPS sono inseriti all’interno di “liste speciali” presso le Sedi INPS territoriali ed intrattengono con l’Istituto un rapporto di “collaborazione fiduciaria” di natura libero professionale inquadrato all’interno di un Decreto Interministeriale ( Lavoro - Salute) soggetto ad eventuale revisione ogni quattro anni.
Il rapporto che viene ad instaurarsi tra L’INPS e I Medici Fiscali presenta dei caratteri di atipicità che non trova riscontro in altre tipologie contrattuali. Infatti i Medici di Controllo I.N.P.S. sono obbligati secondo contratto e con criteri dettati dall’ INPS e sottoscritti all’atto dell’accettazione dell’ incarico :
· ad effettuare visite di controllo Secondo le esigenze dell’ ENTE tutti i giorni dello anno, festivi e superfestivi compresi (Natale Pasqua Capodanno Ferragosto) mediante anche l’uso di una casella vocale, con disponibilità praticamente dalla mattina fino alle 19 del festivo, ad un precisa fascia oraria dalle 10 alle 12 ed dalle 17 alle 19.
· Il numero delle visite da effettuare dipende esclusivamente dalle esigenze dell’ ENTE, senza la garanzia di un minimo garantito quindi, pur dovendo essere a disposizione dell’Istituto ogni giorno, pena la decadenza dall’incarico, capita non di rado di trovarsi senza controlli da eseguire
· Il contratto non prevede nessuna tutela previdenziale, assistenziale, assicurativa personale e RCT i cui costi sono a totale carico del sanitario ne periodi di riposo o di altre assenze retribuite
· L’INPS, per effetto della normativa in fieri, arroga a sé poteri di controllo e sanzionatori (sulla osservanza degli obblighi convenzionali, sulla valutazione dell’efficacia, efficienza e qualità dell’attività svolta dal medico fiscale),
APPARE CHIARO CHE I MEDICI DI CONTROLLO DELL’ I.N.P.S. PER LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO, NON SI TROVANO ASSOLUTAMENTE DAVANTI AD UN RAPPORTO FIDUCIARIO LIBERO PROFESSIONALE,MA DAVANTI AD UN LAVORO SI AUTONOMO MA CONTINUATIVO, E COORDINATO
La stessa Corte di Cassazione con sentenza n.20669 del 25 ottobre 2004 ha affermato che la qualificazione del rapporto compiuta all’atto della stipula non è determinante, essendo il comportamento delle parti, nei rapporti di durata, idoneo ad esprimere l’effettiva volontà
Inoltre c’è da rilevare che:
· la Suprema Corte di Cassazione in due sentenze, anche se , in via incidentale, ha evidenziato che il rapporto che si instaura tra i medici fiscali e l’INPS è un rapporto di prestazione d’opera professionale con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (sentenza n.14026/01 del 06/07/01 a sezioni unite e sentenza n.3206/02 del 08/01/02 – sezione lavoro).
· I vari governi che si sono succeduti negli anni NON HANNO MAI DATO attuazione a quanto deciso dalla XI Commissione della Camera che nella seduta del 13 luglio 2000, n.761, con un ordine del giorno votato all’unanimità da maggioranza e opposizione, impegnava il Governo a modificare l’attuale natura del rapporto di lavoro dei medici fiscali INPS, da collaborazione fiduciaria libero-professionale a convenzione lavorativa a tempo indeterminato a retribuzione oraria con i caratteri della coordinazione e della continuità lavorativa, riconoscendo i diritti previdenziali ed assistenziali
· In base alla risposta ad interrogazione parlamentare del 07/07/99, i ministeri competenti hanno risposto che la natura dei rapporti di collaborazione fiduciaria instauratosi tra i medici fiscali e l’INPS, deriva SOLTANTO da una libera scelta dei soggetti (INPS e FNOMCEO) che hanno stipulato la bozza di accordo su cui in seguito sono stati formulati i vari decreti ministeriali.
I Decreti Ministeriali sino ad ora emanati sono tre: DM 15.07.86 –DM 18.04.96 – DM 12.10.00.
Il DM del 86 ha istituito le “liste speciali” dei medici cui conferire l’incarico, successivamente il DM del 1996 ha riorganizzato queste liste definendo dettagliatamente i criteri di punteggio e di valutazione per la graduatoria e l’ultimo, del 12 ottobre 2000 ha portato ad un alleggerimento delle incompatibilità e ad una revisione dei compensi.
Per molti medici l’attività per l’INPS è divenuta l’unico lavoro e le pesanti incompatibilità, introdotte con il DM del 18/04/96 ed alleggerite solo nel DM del 12/10/00, non permettevano lo svolgimento di nessun altra attività). Chi nel rispetto della legge ha fatto di questa attività il proprio ed unico lavoro vi ha dedicato anni, investito competenze e maturato significative professionalità.
I medici fiscali dell’INPS non hanno potuto e non possono frequentare le scuole di specializzazione post lauream ne i corsi di formazione specifica in medicina generale post lauream in quanto incompatibili per via della natura del rapporto (libero professionale), e sempre a causa della natura libero professionale del rapporto, non viene riconosciuto loro alcun punteggio, dalle altre pubbliche amministrazioni (ASL, Ministero giustizia, ecc) per il servizio svolto.
Del resto l’art 6 del DM 18/04/96 aveva introdotto tali incompatibilità da rendere impossibile lo svolgimento di altre attività lavorative che comportassero rapporti di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa con qualunque datore di lavoro pubblico o privato consentendo la possibilità delle sostituzioni solo per periodi limitati.
Nel corso degli anni sono stati presentati vari DDL, che chiedevano tutti il riconoscimento per i medici fiscali INPS del medesimo trattamento economico e normativo dei medici del SSN convenzionati con le ASL.
QUALI SONO LE NOSTRE RICHIESTE
I circa mille medici (si parla esclusivamente dei sanitari inseriti nelle liste speciali e non anche dei medici cd occasionali) che nel rispetto delle incompatibilità e a costo di pesanti rinunce, hanno fatto di questa attività il loro Lavoro e che oggi hanno un’età media di circa 45-50 anni, dislocati su tutto il territorio nazionale, chiedono un sostegno alle loro aspettative ed un riconoscimento della loro professionalità cosi come è stata riconosciuta nel corso degli anni ai medici di medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, ai medici dell’ emergenza (118) e della continuità assistenziale(ex guardia medica), ai medici di controllo delle ASL, ai i medici INAIL ed ai medici carcerari.
Occorre superare la disuguaglianza contrattuale e conseguentemente la disomogeneità dei trattamenti sociali e previdenziali che oggi caratterizza i medici che svolgono la stessa attività, in applicazione della stessa legge statale. In virtù del principio del dettato costituzione, nel quale si afferma parità di trattamento a fronte di una parità di prestazione, i medici fiscali chiedono che si prendano provvedimenti urgenti in materia.
L’OBIETTIVO PER I MEDICI FISCALI TITOLARI, ISCRITTI NELLE LISTE SPECIALI COSTITUITE DALL’INPS, E’ QUELLO DI OTTENERE ENTRO TEMPI RAPIDI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A RETRIBUZIONE ORARIA A TEMPO INDETERMINATO.
L’INCARICO IN CONVENZIONE POTRA’ ESSERE CONFERITO A DOMANDA, IN BASE ALL’ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE ALLE LISTE SPECIALI.
Analogo a quello riconosciuto ai medici che erogano le medesime prestazioni nell’ambito del SSN ( medici della medicina dei servizi delle ASL e/o medici ambulatoriali INAIL), che possa far superare definitivamente lo stato di assoluta precarietà del rapporto attuale.
Inoltre l’instaurazione di un rapporto convenzionale favorirebbe la possibilità di un utilizzo di questi professionisti, eventualmente, anche in altre attività sanitarie svolte dall’Istituto a completamento dell’orario contrattualmente previsto (i rapporti in convenzione con le ASL prevedono 38 ore settimanali) e/o in assenza di visite di controllo da effettuare.
Segreteria Nazionale NIDIL CGIL
Rossella Ceramelli
Coordinamento Nazionale dei Medici di controllo
Dr Alfredo Petrone - Dr Roberto Pecoraro
Unione Nazionale Medici di controllo
Dr Silvio Trabalza