31)PROPOSTA DI LEGGE
art. 1.
1. L'Istituto nazionale della previdenzasociale (INPS) garantisce al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzionedi visite mediche, che risulta in serviziopresso lo stesso Istituto ai sensi del comma1 dell'articolo 2 del decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale 18aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla datadi entrata in vigore della presente legge,il trattamento giuridico ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziendesanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
art. 2.
1. Il trattamento di cui all'articolo 1decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dal9 novembre 2004 per tutti i medici inservizio dalla medesima data. Ai fini economici, 'il trattamento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
art. 3.
1. L'INPS provvede ad adottare le mi-sure necessarie per l'attuazione delle di-sposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.