IMPORTANTE
Gentili colleghe/i
lo schema di decreto sotto riportato,
elaborato
dal Coordinamento Nazionale Medici di controllo
dalla CGIL-Nidil
dall'Unmedico
prevede
sia la Convenzione a domanda
sia il rapporto di lavoro libero-professionale
praticamente una doppia via
che possa soddisfare tutte le nostre legittime aspettative.
Questo schema di decreto è stato presentato
alla Fnomc&o ed
al Ministero del Lavoro.
Si prega di darne la più ampia diffusione
in tutte le sedi Inps dove operate.
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IPOTESI SCHEMA DM:
“NIDIL CGIL”
“COORDINAMENTO NAZIONALE MEDICI DI CONTROLLO INPS”
“UNMEDICO”
================================================================
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000 che ne hanno dato attuazione;
Considerata la necessità di modificare ed integrare la disciplina prevista dai citati decreti ministeriali;
Uditi il consiglio di amministrazione dell'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri;
Decreta:

Art. 1 campo di applicazione

1) Il presente decreto regolamenta il rapporto di lavoro autonomo convenzionato coordinato e continuativo, che si instaura tra i medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del presente decreto e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia.
2) A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riorganizzerà presso le proprie strutture le liste speciali dei medici già costituite ai sensi del DM 18 aprile 1996 secondo criteri rispondenti all’efficienza del servizio e al maggior coinvolgimento dei medici addetti rispetto ai fini istituzionali dell’Ente.

Art.2 iscrizione nelle liste

1) Potranno richiedere l’iscrizione nelle liste speciali i medici che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, siano iscritti negli albi professionali di qualsiasi Ordine Provinciale dei medici sul territorio nazionale e non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dal successivo art.6
2) L’insussistenza di situazioni di incompatibilità sarà condizione per il mantenimento dell’iscrizione nelle liste di cui al presente decreto.
3) Per l’applicazione delle relative disposizioni l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvarrà delle Commissioni di cui all’art.12 DM 18 aprile 1996 e successive modificazioni
4) Viene confermata l’articolazione territoriale delle liste esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Art. 3 definizione delle liste

1)I medici aspiranti al conferimento dell’incarico devono inoltrare alla sede INPS competente, entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, su modello predisposto dall’Istituto, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti.
2) Al fine della formazione delle liste sarà formata una graduatoria sulla base dei criteri appresso indicati, specificando per ciascun medico il relativo punteggio e la residenza.
3) In sede di prima attuazione sono collocati, a domanda, in graduatoria con precedenza, i medici inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle liste speciali di cui al DM 18/04/96 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i presupposti e le condizioni formalmente stabiliti dal predetto decreto e dalle disposizioni attuative dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e che risultavano già inseriti alla data del 9 novembre 2004 nelle suddette liste. Sono altresì collocati in graduatoria con precedenza, in coda, i medici che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino inseriti, secondo i criteri avanti indicati, nelle liste speciali da almeno un anno.
4) L’ordine di collocazione in graduatoria dei medici di cui al comma precedente sarà determinato dai seguenti elementi: precedente iscrizione nella stessa lista speciale o in altra lista speciale della stessa provincia, continuità del servizio svolto e numero delle visite/accessi effettuate a far data dalla entrata in vigore del DM 18 aprile 1996, valutati, rispettivamente, secondo i criteri di cui al punto f) del successivo comma 6 ed in 0,02 punti per ogni visita/accesso. A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di laurea e nel caso di ulteriore parità dell’età privilegiando il più anziano. I punteggi sono raddoppiati nel caso si riferiscano al servizio svolto e al numero di visite/accessi effettuate come medico inserito nella stessa lista per la quale si chiede l’iscrizione.
5) Nel caso in cui il medico sia stato assente per documentati motivi di malattia, gravidanza/puerperio ed infortunio si farà riferimento, per la valutazione del numero delle visite/accessi effettuate, al servizio svolto nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dell’evento che ha causato l’assenza. L’anzianità di iscrizione nella lista decorre, comunque, anche durante i periodi di assenza sopra richiamati.
6) A regime la individuazione dei medici avverrà attraverso criteri della valutazione del voto di laurea, della specializzazione professionale, della valutazione di eventuale servizio svolto come medico iscritto nelle liste speciali e dell’anzianità di laurea, come di seguito specificato:
a) voto di laurea : da 96 a 100 punti 1, da 101 a 105 punti 2, da 106 a 110 punti 3, 110 e lode punti 4;
b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e delle assicurazioni, in medicina legale ed infortunistica (è valutata una sola specializzazione): punti 2
c) specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa alla specializzazione di cui al punto b): punti 1
d) per ogni altra specializzazione oltre quella considerata ai punti b o c: punti 0,5
e) attestato di formazione in medicina generale di cui all’art.1, comma 2, e all’art.2 comma 2 Dlvo 256/91 e delle corrispondenti norme del Dlvo 368/99, e di cui al Dlvo 277/03: punti 0,5
f) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di iscrizione nelle liste speciali costituite ai sensi del DM 18/04/96 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 0,2
g) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianità di laurea fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2
9) I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria

Art.4 Conferimento dell’incarico

1) il conferimento dell’incarico sarà effettuato mediante comunicazione, con avviso di ricevimento, in duplice esemplare di cui uno dovrà essere restituito con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, nonché delle modalità da osservare per lo svolgimento dell’incarico.
2) La mancata restituzione entro quindici giorni, della copia della lettera di incarico, sottoscritta oer accettazione, equivarrà a rinuncia all’incarico stesso.
3) Contestualmente alla restituzione della lettera di cui al comma precedente il medico, a pena di decadenza, dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante l’insussistenza di casi di incompatibilità di cui al successivo art.6
4) Per i medici collocati nelle graduatorie di cui all’art.3 comma 3, allo scadere del terzo mese dal conferimento dell’incarico, ove non venga notificata al medico la mancata motivata conferma, l’incarico si intenderà conferito a tempo indeterminato. Per i restanti medici il termine è di sei mesi.
5) Il provvedimento di mancata conferma verrà adottato dal Direttore provinciale, previo parere della Commissione Mista. Il Direttore è tenuto a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità del parere reso dalla Commissione.
6) L’accettazione dell’iscrizione in una lista comporta l’automatica rinuncia a domande in precedenza avanzate per l’inserimento in altre liste.
7) I medici che rimarranno esclusi dagli incarichi presso le unità periferiche provinciali di appartenenza nell’ambito della circoscrizione potranno, a domanda, concorrere all’attribuzione degli incarichi presso altra unità periferica, nell’ambito della stessa circoscrizione, che risulti carente da apposito elenco reso pubblico presso la direzione della sede medesima e l’ordine provinciale dei medici, con il rispetto del diritto di precedenza per i medici di cui all’art.3 comma 3.
8) Nell’ipotesi ed alle stesse condizioni di cui al comma precedente, il medico potrà altresì chiedere l’inserimento nella lista di circoscrizione diversa da quella provinciale di appartenenza, con la collocazione aggiuntiva nella relativa graduatoria dopo l’ultimo iscritto. Tale richiesta sarà resa operativa dall’Istituto sentita la Commissione mista.

Art. 5 carico di lavoro

1) Ferma restando la consistenza numerica dei medici già esistente alla data del 31 dicembre 2006, costituita dai sanitari inseriti nelle liste speciali alla predetta data, il carico di lavoro viene stabilito in linea di massima, in 36 visite settimanali, con esclusione dei giorni festivi. Il servizio nei giorni festivi viene assicurato, a rotazione, da tutti i medici di controllo.
2) All’art.7 DM 12/10/00 le parole dodici visite di controllo settimanali sono sostituite da diciotto visite di controllo settimanali
3) In caso di persistente contrazione del numero di visite da effettuare, documentata attraverso le statistiche rilevate nell’arco di un anno, si applica quanto stabilito dall’art.7 DM 12.10.00. Il medico soggetto a revoca o sospensione per effetto del suddetto art.7, resta comunque inserito nella lista speciale e ha priorità in caso di conferimento di nuovo incarico.
4) In caso di necessità di riduzione del numero dei medici della lista speciale contemplata al comma precedente, viene escluso il medico ultimo in graduatoria, in caso di parità il medico con minore anzianità di iscrizione nella lista e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
5) Il numero di visite assegnate su base mensile deve essere almeno pari al numero di ore di disponibilità garantite mensilmente dal medico nei giorni non festivi(26ggx4h=104) e il numero di visite assegnate in giorno festivo deve essere pari al numero di ore di disponibilità garantite dal medico nello stesso giorno Viene riconosciuto al medico il compenso corrispondente al numero di ore di disponibilità garantite, nel caso di assegnazione di un numero di visite inferiori.
6) L’assegnazione delle visite, fatte salve motivate e non ripetute esigenze di servizio, è disposta dal Centro Medico Legale della sede INPS, per entrambe le fasce di svolgimento del servizio, giornalmente in unica fase, in orario antimeridiano, ovvero, per la fascia pomeridiana della giornata di assegnazione e per la giornata successiva.
7) E’ abrogato l’articolo 6 del DM 12 ottobre 2000.

Art.6 incompatibilità
1) Non sarà conferibile l’incarico al medico che:
a. non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo almeno in una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore; la disponibilità di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilità, comporta l’assegnazione delle visite da eseguire entro un massimo di diciotto visite di controllo settimanali;
b. si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
c. svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell’INPS o di altri enti previdenziali

Art. 7 ulteriori attività sanitarie

1) Il medico in rapporto convenzionale che garantisce la disponibilità in entrambe le fasce di reperibilità, inserito da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle liste speciali costituite dall’INPS ai sensi del DM 18/04/96 e successive modificazioni ed integrazioni, o che consegua tale requisito in quanto inserito nelle liste speciali da almeno un anno alla predetta data può svolgere, a domanda, fino a 12 ore settimanali, attività riguardanti la gestione e il controllo della certificazione di malattia ivi comprese le visite mediche ambulatoriali ai lavoratori risultati assenti alla visita medica domiciliare, nonchè particolari verifiche sanitarie disposte dall’Istituto o dai datori di lavoro.
2) Il Direttore della sede INPS, sentita la Commissione Mista, conferisce l’incarico di cui al comma precedente, secondo le modalità stabilite dall’art.4, sulla base della graduatoria prevista dall’art.3 comma 3) del presente decreto.Il medico che rinuncia definitivamente all’incarico conferito deve darne comunicazione con almeno 30 gg di preavviso
3) fermo restando quanto stabilito dall’art.6, il medico titolare dell’incarico previsto dal presente articolo, ancorchè svolga altre attività compatibili, non può comunque superare le 38 ore settimanali complessive di attività. Il medico deve fornire all’Istituto, prima dell’accettazione dell’incarico, tutta la documentazione necessaria alla individuazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali che regolano il rapporto ed è tenuto a comunicare tempestivamente all’INPS ogni variazione dell’attività svolta che possa eventualmente costituire motivo di incompatibilità.
4) L’insorgere di un qualsiasi motivo di incompatibilità comporta la immediata decadenza dall’incarico esercitata dal Direttore della sede, sentita la Commissione Mista.. L’incarico cessa, altresì, anche per quanto stabilito dall’art.12 del presente decreto.

Art.8 titolarità incarico e trasferimento competenze

1) Fatte salve le competenze stabilite per le ASL e per i medici dell’INPS dalla normativa vigente, ivi comprese quelle individuate dal D.M. 15 luglio 1986 e successive modificazioni, ai medici delle liste speciali è riconosciuta la titolarità delle funzioni di medici di controllo dei lavoratori assenti per malattia.
2) In caso di eventuale trasferimento delle competenze dell’INPS in materia di controlli dello stato di salute dei lavoratori, di cui all’art. 5, Comma 12 del D.L. 12 set. 1983, n° 463, convertito con modificazioni nella Legge 11 nov. 1983 n° 638, ai medici inseriti nelle Liste Speciali ivi previste viene riconosciuta l’applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’art. 31 del D.Lgs.. 30 marzo 2001 n° 165.
Art.9 reintegro delle liste

1) L’approvazione delle graduatorie finalizzate alla reintegrazione delle liste, ai sensi dell’art.11 DM 18 aprile 1996, è operata dal Direttore della Sede INPS su parere favorevole della commissione mista.
2) A seguito di eventuale reintegrazione o di istituzione di una nuova lista la Direzione, previo parere favorevole della Commissione Mista, accetta eventuali domande di trasferimento inoltrate da medici iscritti in altre liste della medesima provincia dove si è verificata la scopertura,con precedenza per i medici che risultano sospesi o revocati ai sensi dell’art.7 DM 12 ottobre 2000, che verranno valutate sulla base dei criteri stabiliti dall’art.3 del presente decreto.

. Art.10 affidamento temporaneo incarico

L’affidamento temporaneo del servizio di controllo domiciliare di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.M. 18.4.96 come modificato dal comma 2 dell’art.4 del D.M. 12.10.2000 da parte dell’INPS ai propri Dirigenti medici ovvero, anche ad altri medici pubblici o privati è consentito, con le modalità di cui alla lett. a) dello stesso comma, soltanto per visite richieste dai datori di lavoro e solo in caso di indisponibilità dei medici inseriti nella lista speciale, nella giornata in cui è richiesta la visita.

Art.11 sospensione incarico

1. Per un periodo massimo di duecento giorni negli ultimi dodici mesi, giustificati motivi di indisponibilità temporanea allo svolgimento del servizio da parte del medico costituiscono causa di sospensione dall’incarico. In caso di attività svolta per periodi inferiori all’anno il periodo massimo di cui sopra è proporzionalmente ridotto, fatti salvi i motivi di cui ai successivi punti 3 e 5. I periodi di indisponibilità di cui sopra saranno rilevati e comunicati semestralmente all’interessato dalla Sede INPS con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
2. La durata delle sospensioni di cui al punto 1 non deve comunque superare il limite di quattrocento giorni nell’ultimo quadriennio.
3. In caso di giustificati e documentati motivi di studio o di malattia non rientrante nel caso a. del punto 5, purché documentata e comportante incapacità assoluta temporanea al lavoro, il periodo massimo di cui al punto 1 è aumentato a 365 giorni continuativi e quella di cui al punto 2 elevata a 550 giorni.
4. Trascorsi i periodi di cui ai commi precedenti il medico decade automaticamente dall’incarico
5. Nei periodi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono compresi i permessi per motivi personali, tra cui corsi ed esami, mentre non sono computati quelli:
a. per infortuni o malattie connessi ad incidenti occorsi in occasione o connessione con l’esercizio dell’attività di medico di controllo;
b. per maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, incluso il giorno del parto;
c. per matrimonio, per un periodo massimo di due settimane continuative, incluso il giorno del matrimonio stesso;
d. per lutto relativo a decessi di coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, per un periodo massimo di tre giorni, incluso il giorno del decesso.
6L’indisponibilità dovuta all’esercizio di altra attività lavorativa per periodi superiori a 6 giorni continuativi, compresi i festivi, non rientra nel “giustificato motivo” del punto1. Non rientrano altresì nei “giustificati motivi” le indisponibilità ricorrenti, anche se di durata pari o inferiore a 6 giorni ciascuna.
7)Periodi di sospensione fino a complessivi trenta giorni nell’anno solare non necessitano di giustificazione, fatta salva la necessità di preavviso congruo all’INPS ai fini della programmazione di un adeguato svolgimento del servizio. Quanto precede vale anche per le eventuali indisponibilità non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto.
8) Il medico in stato di gravidanza ha facoltà, compatibilmente con le esigenze di servizio, di poter effettuare le visite mediche di controllo il più vicino possibile alla propria residenza.
9) Entro il primo anno di vita del bambino per un massimo di mesi 8, il medico inserito nella lista speciale può optare per la disponibilità su una sola delle fasce giornaliere, con conseguente riduzione del numero delle visite in 18 settimanali. L’opzione può essere esercitata per periodi di 4 mesi non frazionabili.
10) In caso di necessità e urgenza, durante il periodo di ridotta disponibilità, l’INPS può provvedere, ricorrendo alle modalità stabilite dal comma 2 art.4 DM 12 ottobre 2000, sentita la Commissione Mista.
11) Ai medici inseriti nella lista speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi 5 e 6 dell’art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104, dietro presentazione di idonea documentazione.
12) Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico che si assenta per i motivi avanti indicati, dovrà darne comunicazione alla Sede INPS in congruo anticipo al fine di non creare interruzioni del servizio.
13) Il medico che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dall’incarico per la durata della misura stessa .
a) Il medico può essere sospeso, sentita la Commissione di cui all’art. 12 del D.M.18.4.96, dall’incarico fino alla sentenza definitiva, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, qualora sia stato rinviato a giudizio per reati commessi in occasione dello svolgimento dell’incarico o comunque per reati ai quali sia applicabile, in caso di condanna, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
b) Cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui alla lettera a), il periodo di sospensione può essere prolungato fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni di cui alla lettera b).
c) Il medico sospeso dall’incarico in base a quanto previsto alle lettere a), b) e c) ha comunque diritto all’immediato ripristino del rapporto professionale ove sia emessa nei suoi confronti sentenza passata in giudicato di assoluzione o di proscioglimento.
14)Il medico sospeso per qualsiasi motivo dall’Albo Professionale, è sospeso automaticamente dall’incarico.
15) E’ abrogato l’art.8 del DM 12 ottobre 2000

Art.12 cessazione incarico

. L’incarico regolato dalla seguente convenzione cessa:
a) per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalle norme vigenti;
b) per insorgenza di un qualsiasi motivo di incompatibilità di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.
c) per decadenza ai sensi dell’art.11 comma 4 o revoca ai sensi dell’art.13 del presente decreto e dell’art.7 DM 12.10.00
d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione
e) per cancellazione o radiazione dall’albo professionale
f) per recesso del medico, da comunicare alla competente sede INPS con preavviso di almeno 30 gg.
Art.13 Provvedimenti in caso di inosservanza degli obblighi convenzionali

1) In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali, anche sotto il profilo della efficienza, efficacia e qualità dell’attività prestata, potranno essere adottati, dal Direttore provinciale, previa contestazione degli addebiti con garanzia del diritto a produrre controdeduzioni entro 15 giorni, sentita la commissione mista, i seguenti provvedimenti:
a) diffida
b) sospensione fino a 15 giorni
c) revoca dell’incarico
2) Il medico può chiedere di essere ascoltato, anche assistito da un proprio legale, dalla commissione mista, in merito agli addebiti contestati.
3) Qualora vengano adottati provvedimenti diversi da quelli proposti dalla commissione mista, il Direttore provinciale è tenuto a motivarli.

Art.14 compensi

1) I compensi per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto sono i seguenti:
a) visita medica domiciliare euro 31,00
b) visita non effettuata per assenza lavoratore: euro 23,00
c) visita medica domiciliare in giorno festivo: euro 43,00
d) visita non effettuata per assenza lavoratore giorno festivo euro 32,00
e) visita effettuata in località distanti oltre 20 km dalla sede che ha assegnato la visita fino alla residenza del lavoratore e ritorno: incremento di euro 15,00 per ciascuna visita
f) spese di trasporto: euro 5,16 per ciascuna visita incrementate di un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall’AGIP per un litro di benzina per ogni chilometro percorso fuori dalla cinta urbana della sede che ha assegnato la visita.
g) disponibilità oraria in giorno feriale senza effettuazione visite: euro 25,00 per ogni ora
h) disponibilità oraria in giorno festivo senza effettuazione visite: euro 32,00 per ogni ora
i) attività sanitaria medico legale: € 31,00 per ogni ora di attività effettivamente svolta
j) Per le visite da effettuare nelle isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e sempreché l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, sui compensi ordinariamente previsti è per ogni visita applicata la maggiorazione di cui al punto 5 e rimborsate le spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa "passeggero" dei mezzi navali di linea, nonché quelle per l’eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.
k) Per l'ipotesi di cui sopra è riconosciuto altresì, qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di trasporto, entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di € 30,00, rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
l) Qualora i compensi dovuti ai medici vengano corrisposti dopo 10 giorni dalla data prevista al punto 2 dell’art.13 del D.M. 18.4.96, i compensi stessi sono aumentati degli interessi legali per i giorni di ritardo.
m) Nell’ipotesi in cui il medico di controllo sia oggetto di procedimento penale per fatti connessi all’esercizio di controllo, in caso di assoluzione o di vittoria con compensazione delle spese è riconosciuto dall’INPS il concorso nelle relative spese legali, sostenute nella misura massima delle tariffe professionali (minime) ordinistiche.
n) Per i primi 15 gg di sospensione dell’incarico, prevista al comma 7 art.11, al medico viene riconosciuto un compenso pari al 50% di 1/12 dei compensi lordi percepiti nell’anno precedente.

Art.15 contributo previdenziale e per l’assicurazione di malattia

1) Sui compensi di cui all’art.14 l’INPS versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza pari al 15% di tutti i compensi previsti dal presente decreto, di cui il 10% a carico dell’Istituto e il 5% a carico del medico
2) I contributi devono essere versati all’ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l’indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
3) L’INPS versa all’ENAPM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36 sull’ammontare dei compensi di cui all’art.14 affinchè questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice che ha stipulato apposito accordo, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche il relazione al disposto della legge 379/90.

Art. 16 assicurazione contro i rischi derivanti dagli ncarichi

1)Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a cura dell’INPS i medici di controllo sono assicurati contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell’attività professionale ai sensi del presente decreto.
2) Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi €….. per sinistro, €……per persona, €……. Per danni a cose
b) per gli infortuni: €……. Per morte o invalidità permanente; €….. giornaliere per un massimo di 300 giorni all’anno per invalidità temporanea assoluta

Art. 17 Commissione mista

1) dopo il comma 2 art.12 DM 18 aprile 1996, sono aggiunti i seguenti:
1) Al termine della riunione della Commissione Mista viene redatto il verbale, datato e numerato, da un dipendente dell’Istituto incaricato dal Direttore della Sede e sottoscritto da tutti i presenti.
2) La Commissione può essere convocata oltre che dal Presidente anche congiuntamente dal rappresentante dell’Ordine dei Medici e dal rappresentante dei medici iscritti nella lista speciale. Per essere considerate valide le riunioni della Commissione Mista è richiesta la presenza di almeno 3 componenti.
3) E’ compito della Commissione Mista vigilare sul corretto svolgimento dell’intero processo riguardante l’assegnazione delle visite mediche di controllo e far rimuovere i comportamenti difformi alle direttive emanate dall’INPS.
4) Il Direttore Provinciale è responsabile della corretta applicazione delle decisioni assunte dalla Commissione Mista.
5) L’INPS invia, periodicamente, ai rappresentanti dei medici inseriti nelle liste speciali in Commissione Mista le circolari, i messaggi e ogni altra forma di comunicazione, emessa dagli organi dell’Istituto riguardante i medici di controllo.

Art. 18 aggiornamento professionale obbligatorio

1) L’INPS organizza, con cadenza semestrale, corsi di formazione riguardanti l’attività svolta dai medici inseriti nelle liste speciali.
2) E’ compito dell’Istituto tenere corsi periodici di aggiornamento e corsi ECM, riguardanti argomenti inerenti l’attività medico legale, ai quali i medici inseriti nelle liste speciali devono obbligatoriamente partecipare.

Art. 19 Spese di amministrazione

Dall’entrata in vigore del presente decreto l’importo fisso di cui all’art.13 DM 12 ottobre 2000 è rideterminato nella misura di €…….

Art. 20 Rimborsi visite ambulatoriali ASL

Qualora la visita ambulatoriale di controllo sia effettuata, secondo la previsione di cui all’art.9 del DM 18 aprile 1996, presso il presidio sanitario pubblico diverso dall’INPS, al presidio stesso è rimborsato dall’INPS un importo pari al 50% dei compensi di cui al comma 1, lettera a), dell’art.14

Art. 21 Rimborso compensi ed altre spese

I datori di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti, per ogni visita medica richiesta, sono tenuti a corrispondere all’INPS, a titolo di rimborso, i compensi e l’importo fisso a titolo di spese di amministrazione di cui agli articoli 14 e 19, nonché, limitatamente alle visite eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia a carico dell’INPS stesso, l’importo di cui all’art.20 sia quando la visita ambulatoriale è eseguita dalla ASL, sia quando è eseguita dall’INPS.
Art.22 rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto continua ad applicarsi la disciplina di cui ai decreti ministeriali 15.7.1986, 18.4.1996 e 12.10.2000.

Art.23 revisione della disciplina

Trascorso un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto il ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti il Consiglio di amministrazione dell’INPS e la FNOMCEO, adegua i compensi previsti dal decreto stesso.

Art. 24 norma transitoria

Il ministero del lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il ministero della Salute, sentiti il consiglio di amministrazione dell’INPS, la FNOMCEO e le OOSS più rappresentative, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti (DDL iniziativa governativa) per riconoscere, a domanda, in base all’ordine di collocazione nelle graduatorie di cui all’art.3 comma 3) e comunque entro due anni, ai medici inseriti nelle liste speciali da almeno quattro anni o che conseguano tale requisito in quanto inseriti nelle liste da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i medici del SSN convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’art.48 della legge 23 dicembre 1978 n.833.

Art. 25 entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 22 aprile 2007

NIDIL CGIL Rossella Ceramelli

UNMEDICO dott. Silvio Trabalza

COORDINAMENTO NAZIONALE MEDICI CONTROLLO dott. Alfredo Petrone
dott. Matteo Roberto Pecoraro



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