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DIVIETO DI RICHIEDERE E FORNIRE DATI DEI PAZIENTI VISITATI A DOMICILIOALL'INTERNO DI ZONE A TRAFFICO LIMITATO
Sulla G.U. n. 161 del 13.07.2007 è stato pubblicato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 14 luglio 2007 recante "Trattamento dei dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato (ZTL)". Con tale documento il Garante ha disposto il divieto per i Comuni di richiedere e per i medici a fornire le generalità o anche altre informazioni che possano identificare le persone visitate a domicilio all'interno di zone a traffico limitato (ZTL). Pertanto i medici, per impugnare una multa per violazione al traffico nelle ZTL, non possono depositare documenti contenenti le generalità del paziente, né i comuni chiedere ai medici le generalità dei pazienti visitati a domicilio né di portare una dichiarazione scritta del paziente e neppure le prefetture possono chiedere documenti identificativi dei pazienti.
DIVIETO DI RICHIEDERE E FORNIRE DATI DEI PAZIENTI VISITATI A DOMICILIOALL'INTERNO DI ZONE A TRAFFICO LIMITATO
Sulla G.U. n. 161 del 13.07.2007 è stato pubblicato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 14 luglio 2007 recante "Trattamento dei dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato (ZTL)". Con tale documento il Garante ha disposto il divieto per i Comuni di richiedere e per i medici a fornire le generalità o anche altre informazioni che possano identificare le persone visitate a domicilio all'interno di zone a traffico limitato (ZTL). Pertanto i medici, per impugnare una multa per violazione al traffico nelle ZTL, non possono depositare documenti contenenti le generalità del paziente, né i comuni chiedere ai medici le generalità dei pazienti visitati a domicilio né di portare una dichiarazione scritta del paziente e neppure le prefetture possono chiedere documenti identificativi dei pazienti.