Certificato di malattia: attenzione a dati anagrafici e reperibilità


Da univadis (medicina e oltre)

15/01/2013, a cura di Mauro Marin - MMG Direttore Distretto Sanitario di Pordenone
Certificato di malattia: attenzione a dati anagrafici e reperibilità
Procedure telematiche più semplici, ma il lavoratore è responsabile dei dati inesatti
La procedura telematica d’invio del certificato di malattia all’INPS ha sicuramente semplificato gli adempimenti che il lavoratore è tenuto a rispettare per il riconoscimento dell’indennità di malattia, ma comunque sono vincolanti e non vanno dimenticati. Per questo il medico certificatore dovrebbe ricordare ai propri assistiti quali sono le semplici regole da rispettare al momento della richiesta del certificato. In particolare le informazioni che il lavoratore deve fornire al medico e necessarie per stilare un certificato in grado di garantire al paziente l’indennità e all’INPS la possibilità di effettuare regolarmente i suoi controlli attraverso le visite mediche domiciliari nelle fasce di reperibilità disposte dalla normativa vigente.
In particolare è utile che il lavoratore, in caso di malattia, si ricordi sempre di:
·        COMUNICARE al datore di lavoro lo stato di malattia e di giustificarlo con valida certificazione medica;
·        RICHIEDERE al medico certificatore il n° di protocollo per estrapolare o consultare il certificato attraverso l’indirizzo: http://www.inps.it;
·        VERIFICARE , con la massima attenzione e precisione, la correttezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo (residenza o reperibilità) perché la responsabilità per qualsiasi inesattezza ricade unicamente sul lavoratore;
·        FORNIRE al medico certificatore elementi aggiuntivi - che questi dovrà inserire nel campo specifico della reperibilità - quando l’indirizzo, pur corretto, non è sufficiente a consentire al medico di rintracciarvi (es. contrade molto estese, complessi con più palazzine ma con un unico numero civico, ecc.): in questi casi, è necessario specificare anche altri dettagli (numero della scala, interno, eventuale ingresso diverso dal principale, ecc.);
·        ASSICURARSI che sul citofono/cassetta delle lettere/portone/cancello sia riportato il cognome indicato nel certificato.
Le fasce di reperibilità che il lavoratore deve rispettare sono:
·        per i lavoratori del SETTORE PRIVATO : dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 ;
·        per i lavoratori del SETTORE PUBBLICO : dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 .
Infine è importante che il lavoratore sappia che, in caso di irreperibilità, per omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia, sarà ritenuto assente ingiustificato con conseguente perdita dell’indennità secondo le disposizioni di Legge.

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