Lettera all'on, Cesare Damiano --raccolta adesioni entro domenica 26/maggio/2013--

Alla cortese attenzione dell’On. le Cesare Damiano
Presidente Commissione Lavoro Pubblico Privato – Camera dei Deputati
ROMA

Oggetto:  medici fiscali INPS. Proposta di emendamento


Gentilissimo Onorevole
siamo medici fiscali INPS e, come certamente sa, dal 29 aprile 2013 stiamo subendo le pesanti  conseguenze delle norme sulla spending review.
L’INPS ha deciso di tagliare le richieste di visite fiscali d’ufficio, riducendole da 900.000 a 100.000,  lasciando le poche visite richieste dai datori di lavoro.
Noi intratteniamo con l’INPS, da ormai 15-20 anni, un contratto di collaborazione fiduciaria, senza nessun tipo di tutela, pur essendo pubblici ufficiali, e il nostro compenso è a prestazione, quindi, riducendo il numero delle visite di conseguenza si  riduce in proporzione  anche il nostro “stipendio”.
Non possiamo beneficiare, ovviamente, a differenza di altri lavoratori, di nessun tipo di ammortizzatore sociale o di prestazioni a sostegno del reddito.
La nostra età media è compresa tra 50 e 55 anni e molti di noi sono sprovvisti del titolo di specializzazione in quanto, a causa delle incompatibilità previste, non abbiamo potuto frequentare le scuole post-lauream e sarebbe praticamente  impossibile  ricollocarci nel mondo del lavoro, penalizzando soprattutto coloro che hanno scelto di dedicare all’attività INPS la totalità o la parte prevalente della propria attività professionale, anche a causa del regime delle incompatibilità.
L’INPS, tra l’altro, in un recente incontro con la Federazione Nazionale dei Medici, ha dichiarato che ha anche intenzione di rimodulare la disciplina che regolamenta il nostro rapporto, con la conseguenza di far decadere automaticamente tutti gli incarichi, nonostante il DM 8 maggio 2008, da Lei emanato, abbia cristallizzato la consistenza numerica dei sanitari iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007, in attesa della modifica del quadro normativo che avrebbe consentito una  diversa tipologia di rapporto più rispondente alle esigenze professionali dei  medici di controllo.
Inoltre, l’eventuale trasferimento delle visite fiscale dall’INPS alle AASSLL, come aveva indicato la Commissione di Indagine Parlamentare per il riordino degli Enti Previdenziali (nascita del superINPS), non comporterà sicuramente il nostro automatico trasferimento al SSN, a causa della assoluta precarietà temporale del rapporto in essere.
Per quanto sopra esposto Le chiediamo, se possibile, presentare l’emendamento allegato, che non comporta alcun onere a carico della Finanza Pubblica ma consentirebbe, a noi 1381 medici, di essere al riparo sia dalla rimodulazione della disciplina che da un eventuale trasferimento dell’attività di medicina fiscale alle AASSLL.
L’approvazione dell’atto in argomento è il primo passo per giungere rapidamente anche ad un superamento  dell’attuale tipologia del rapporto, da discutere con i Ministeri competenti, che dia maggiore sicurezza economica e stabilità occupazionale ai medici incaricati.
Abbiamo pensato che l’occasione per presentare l’emendamento, vista l’urgenza, è la conversione in legge del DL n.54 del 21 maggio 2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”.
Confidando, ancora una volta, nella Sua sensibilità, La ringraziamo  fin da ora  per quanto vorrà  e potrà fare per noi.
Roma, 23 maggio 2013

Allegati 2: Testo e scheda tecnica dell’emendamento; ODG sull’argomento già recepito come raccomandazione dal precedente Governo, dell’Ottobre 2012.

Primo Firmatario: Dr. Marcello Gaballo, medico fiscale INPS

Seguono…. comunicazioni adesioni da inviare a :  















Allegato1

EMENDAMENTO RIGUARDANTE I MEDICI FISCALI ISCRITTI NELLE LISTE SPECIALI COSTITUITE DALL’INPS


        1. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
        ''12-ter.Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007'.
                       
                                                          
                                                   SCHEDA TECNICA


L’emendamento che viene proposto, fermo restando l’attuale tipologia del rapporto libero professionale, e in attesa di una completa rivisitazione della materia mediante la modifica della legge 638/83, conferma la consistenza numerica dei sanitari inseriti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007, come stabilito con il decreto interministeriale 8 maggio 2008, e si pone l’unico obiettivo di dare un minimo di stabilità lavorativa ai sanitari già incaricati, molti dei quali in servizio c/o l’INPS da oltre un decennio, che hanno già ottenuto la conferma dell’incarico nel 2000 (DM 12 ottobre 2000) e nel 2008 (DM 8 maggio 2008), superando l’attuale stato di insicurezza, al fine di fornire una prestazione più rispondente alle esigenze della qualità di servizio reso all’Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo.

Infatti, una eventuale rimodulazione della disciplina a legislazione costante, già proposta informalmente dalla stessa INPS, comporterebbe la immediata decadenza dall’incarico degli attuali sanitari, senza nessuna garanzia di un’ulteriore riconferma, con la conseguente perdita di professionalità elevate acquisite in tanti anni di servizio.

Restando invariata la tipologia dell’incarico, e di conseguenza l’attuale disciplina che viene regolamentata con decreto interministeriale, l’emendamento in argomento non introduce nessun onere a carico della finanza pubblica, lasciando ai ministeri competenti (Lavoro e Salute), di stabilire, come già avviene, i compensi da riconoscere ai sanitari incaricati dall’INPS, e attualmente stabiliti dal DM 8 maggio 2008, nonchè le modalità operative dei controlli da effettuare

Il provvedimento che proponiamo riguarda l’attuale consistenza numerica dei sanitari iscritti nelle liste, e interessa circa 1400 medici su tutto il territorio nazionale, con una età media intorno ai 50 anni e che, a causa del regime delle incompatibilità, non hanno potuto frequentare le scuole di specializzazione post lauream o i corsi specifici in medicina generale , e nel caso di perdita dell’incarico, che per molti rappresenta l’unica fonte di reddito, avrebbero serie difficoltà di reinserimento lavorativo.

Questa la normativa in vigore (comma 12 e seguenti  art.5 Legge 638/83), sulla quale apportare le modifiche con l’emendamento proposto:

12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sentiti gli Ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, é autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
13. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, sentiti la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.











Allegato 2

ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05440-AR/065
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 706 del 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 18/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
GIRLANDA ROCCO
POPOLO DELLA LIBERTA'
18/10/2012
Stato iter: 
CONCLUSO il 18/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO
18/10/2012

BALDUZZI RENATO
MINISTRO SALUTE
Fasi iter:
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/10/2012
PARERE GOVERNO IL 18/10/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/10/2012
CONCLUSO IL 18/10/2012
Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05440-AR/065
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Giovedì 18 ottobre 2012, seduta n. 706
La Camera, 
premesso che:
 
l'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori, dispone che «per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali forniate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro»;
 
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 aprile 1996 è stata dettata la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS; in particolare, sono stati disciplinati i criteri per la riorganizzazione delle liste (articolo 2), l'iscrizione nelle stesse (articolo 3), la loro definizione (articolo 4) e la reintegrazione nelle suddette liste (articolo 11);
 
il comma 1 dell'articolo 6 del suddetto decreto ha stabilito condizioni di incompatibilità particolarmente restrittive;
 
l'articolo 16 dello stesso ha, infine, stabilito che «l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri si incontreranno, con cadenza quadriennale, al fine di definire le eventuali proposte per il rinnovo della disciplina di cui al presente decreto»;
 
il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, nell'aggiornare la predetta normativa, ha stabilito all'articolo 1 che «fino all'eventuale diversa disciplina della materia sono confermati i medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
 
infine, il decreto ministeriale 8 maggio 2008, ha confermato la disciplina contenuta nei precedenti decreti, ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007 e la procedura per la reintegrazione delle stesse, mentre veniva rimodulata la disciplina dei compensi, stante il tempo trascorso dall'ultimo rinnovo;
 
nelle premesse al decreto del 2008, si precisava tuttavia che «al fine di pervenire ad una regolazione del contenuto e delle modalità di esplicazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983, più rispondente alle esigenze della qualità del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo, si rende indilazionabile l'adozione di iniziative legislative di adeguamento del quadro normativo che finora ha regolato la specifica materia»;
 
i medici inseriti nelle liste speciali e in servizio da oltre un decennio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale assicurano qualità e professionalità nell'espletamento del servizio; se non stabilizzati, continuerebbero quindi a ritrovarsi in una persistente situazione di precarietà;
 
inoltre, a causa del regime delle incompatibilità, molti non hanno potuto frequentare scuole di specializzazione post laurea o corsi specifici in medicina generale. Pertanto, nel caso di riapertura delle liste, si prefigurerebbe per gli stessi una evidente difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. A tal proposito si precisa che l'età media dei medici iscritti nelle liste è di 50 anni,
impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per l'adeguamento del quadro normativo che finora ha regolato la specifica materia, così come espressamente indicato nelle premesse del decreto ministeriale 8 maggio 2008, e per dare certezza ai medici già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007, trasformando le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in liste speciali ad esaurimento, nelle quali confermare i medici iscritti alla predetta data del 31 dicembre 2007. 
9/5440-AR/
65Paolo Russo, Girlanda.

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