4/6/2014 ore 15,20 da Cavoli elenco emendamenti presentati in aula
8.59
Scavone, Uras, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico,
Langella, Giovanni Mauro, Milo, Ruvolo
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al fine di contenere la spesa riguardante l’indennita` di malattia
e di poter assicurare continuita` ad un’azione efficiente ed efficace di
contrasto al fenomeno dell’assenteismo, lo stanziamento che l’INPS ha destinato
nel 2012 per le spese relative all’espletamento delle visite mediche
di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste
d’ufficio, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all’articolo
1 comma 108 legge 24 dicembre 2012, n. 228, e` reiterato nella misura
non inferiore all’ottanta per cento a decorrere dal 2014. Dall’attuazione
del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
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8.60
Scavone, Uras, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico,
Langella, Giovanni Mauro, Milo, Ruvolo
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Nelle more dell’avvio del processo di unificazione del controllo
sullo stato di inabilita` temporanea al lavoro, al fine di conseguire
maggiore efficienza, efficacia, semplificazione del servizio e razionalizzazione
della spesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge di
conversione, le pubbliche amministrazioni richiedono gli accertamenti medico
legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, in via prioritaria,
alle sedi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con
oneri a loro carico mediante l’utilizzo dei fondi a disposizione, come previsto
dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge n. 98, del 6 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111, del 15 luglio 2011. La
quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, universita` e ricerca, ivi
prevista, e` destinata al rimborso forfetario all’INPS delle spese sostenute
per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo
assente dal servizio per malattia. L’Istituto medesimo si avvale, per la effettuazione
degli accertamenti medico legali, dei medici iscritti nelle liste
speciali di cui all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463, del 12
settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638, dell’11
novembre 1983, come modificato dall’articolo 4 comma 10-bis, del decreto-
legge n. 101, del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 125, del 30 ottobre 2013 e dall’articolo 1, comma 340, della
legge n. 147, del 27 dicembre 2013. Dall’attuazione del presente comma
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
FLORIS IDEM sopra come i 2
8.203
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,
Stefano
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. All’articolo 55-septies comma 5 decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165, dopo le parole: "malattia dei dipendenti", aggiungere le seguenti:
"facendo ricorso alle liste speciali di cui all’articolo 12 decretolegge
12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983 n. 638",
11-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
8.0.200
Scavone, Uras, Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico,
Langella, Giovanni Mauro, Milo, Ruvolo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Razionalizzazione ed unificazione delle visite fiscali relative ad assenze
per malattia dei dipendenti pubblici e privati)
1. Le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per
malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono svolte esclusivamente
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. L’Istituto medesimo si avvale, per l’effettuazione degli accertamenti
medico legali, ai sensi dell’articolo 1 comma 340 della legge n.
147 del 27 dicembre 2013, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui
all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
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d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’INPS
e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalita`
di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti
pubblici, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e
le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonche´ i
criteri per l’eventuale inserimento nelle attivita` di cui al presente comma,
in caso di carenza della consistenza numerica dei sanitari, come individuata
al periodo precedente, di ulteriori medici. Fino all’adozione del predetto
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 maggio 2008.
3. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del presente articolo,
sono destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».
8.0.201
Bianco, Saggese, Gatti, Dirindin, De Biasi, Maturani, Granaiola, Padua,
Mattesini, Silvestro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Razionalizzazione ed unificazione delle visite fiscali relative ad assenze
per malattia dei dipendenti pubblici e privati)
1. Al comma 3 dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: «, gli enti del servizio sanitario nazionale
e le altre amministrazioni interessate svolgono «sono sostituite dalla seguente:
Ilsvolge».
2. Il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e` soppresso.
3. Al comma 5 dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
«dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell’articolo 71, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 17, comma 23,
del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:» sono sostituite dalle seguenti «dall’INPS
».
4. Nei limiti delle risorse stanziate dal comma 5 dell’articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, le funzioni di accertamento medico-legale
relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono svolte esclusivamente, a decorrere dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dall’Istituto nazionale della pre—
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videnza sociale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-septies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’effettuazione
degli accertamenti medico legali relative alle assenze per malattia, si
avvale, ai sensi dell’articolo1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013,
n, 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all’articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101. convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentiti l’INPS e la Federazione nazionale
degli ordini dei medici, sono stabilite le modalita` di attuazione dei
controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, della raccolta
ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la
remunerazione delle prestazioni rese.
6. Fermo restando il prioritario utilizzo dei medici inseriti delle liste
speciali di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 340, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, con il decreto di cui al comma 5 sono, altresı`,
definiti, sulla base della valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il
completamento delle assegnazioni delle funzioni, i requisiti e i criteri
per l’inserimento nelle attivita` di cui 41 comma 5 dei medici che con rapporto
libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di
entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni di accertamento
medico legali relativi alle assenze per malattia presso le ASL e di coloro
che risultano iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2008, nelle liste di cui all’articolo
5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
7. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 5, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali dell’8 maggio 2008.
8. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del presente
articolo, sono destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».