Da Mauro Cavoli per nidil/cgil : Bozza di proposta di DM per VMDC e altre attività ambulatoriali escluse le commissioni per inv.civ.
BOZZA PROPOSTA DI DM COMPRENDENTE
LA EFFETTUAZIONE DELLE VMCD E LE ATTIVITA’ AMBULATORIALI,
CON ESCLUSIONE
DI QUELLE RIGUADANTI LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PER I.C.
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000 e 8 maggio 2008, che hanno dato attuazione alla citata normativa;
Tenuto conto che nelle premesse del decreto ministeriale 8 maggio 2008 è indicato che occorre pervenire ad una regolazione del contenuto e delle modalita' di esplicazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983, piu' rispondente alle esigenze della qualita' del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo;
Visto l’articolo 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso di lavoro flessibile nel pubblico impiego) comma 10 bis del decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013, che ha trasformato le liste speciali di cui al comma 12 articolo 5 decreto legge 463/83 sopra citato, in liste speciali ad esaurimento;
Visto l’articolo 1 comma 340 della legge n.147 del 27 dicembre 2013, con il quale si stabilisce che l’INPS si avvalga, in via prioritaria, dei medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento;
Considerato che le norme sopra citate hanno modificato il preesistente quadro normativo, in senso conforme alla finalità indicata in premessa dal DM 8 maggio 2008;
Ritenuto che le modifiche apportate, in particolare il comma 340 articolo 1 legge 247/2013, vincolano l’INPS ad avvalersi dei medici di controllo iscritti nelle liste ad esaurimento già in possesso di una pluriennale esperienza nella medicina legale;
Vista la nota a verbale n.2 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 per i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità, con la quale le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall’I.N.A.I.L., dall’I.N.P.S., dagli Enti locali, dal Ministero della difesa, dal SASN e da tutte le istituzioni pubbliche che utilizzano medici specialisti e altri professionisti e che conferiscano nuovi incarichi a tempo indeterminato;
Ritenuto, in coerenza con l’attuale quadro normativo così come modificato dalle citate norme, di dover estendere, a tempo indeterminato, l’efficacia ed il contenuto dell’accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni ai medici di cui al comma 10 bis articolo 4 decreto legge n.101/2013 sopra citato, ivi compresi i sanitari che non sono in possesso del titolo di specializzazione, assicurando, in tal modo,una maggiore efficienza e qualità del servizio reso all’Istituto;
Sentiti la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e l’INPS e, sentite, altresì, le Organizzazioni Sindacali rappresentative della categoria;
DECRETA:
Articolo 1
1. Ai medici, ancorchè non in possesso del titolo di specializzazione, inseriti nelle liste speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 4, comma 10bis, decreto-legge n.101, del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125, del 30 ottobre 2013, viene riconosciuto, a tempo indeterminato, l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. I medici di cui al periodo precedente espletano, altresì, gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza dei Centri Medico Legali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’INPS, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e le OOSS di categoria provvedono ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie all’accordo collettivo di cui al comma precedente, al fine di adeguarlo alle particolari esigenze del servizio da espletare.