puntualizzazioni di Mauro Cavoli su subemendamento
La legge sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, cd legge Madia dal nome della Ministra, è una legge delega che per essere attuativa ha necessità della emanazione di decreti legislativi ed eventualmente di decreti ministeriali.
Il decreto legislativo, che ha forza di legge, può modificare, rispettando i paletti previsti dalla legge delega, altre norme emanate con le leggi formali.
Per questo motivo è indispensabile che la delega sia chiara e con indicazioni precise che non diano successivamente lo spunto a manovre che potrebbero portare al superamento di tutele e punti fermi, finora inesistenti, faticosamente conquistati.
La definizione della tipologia contrattuale, prevista da una proposta emendativa, che sarà definita con successivo decreto legislativo e, sicuramente, con uno o più decreti ministeriali, punta al superamento delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale previsto dal comma 13, articolo 5, legge 638/83, quindi al DM 8 maggio 2008, spezzando la continuità con gli attuali incarichi “congelati” dal blocca liste e, di conseguenza, dal priorità.
Questo dato è confermato dal fatto che non si parla di “definizione della tipologia del rapporto contrattuale in essere”, quindi riferita ai medici inseriti nelle liste speciali, pre e post 2007, bensì di una generica “definizione della tipologia contrattuale” applicabile a chiunque.
Non è sufficiente fare riferimento al fatto che ci si debba avvalere dei medici del blocca liste, in quanto non è specificato che questi sono gli esclusivi destinatari della rinnovata tipologia contrattuale, come indicato, ad esempio, nel ddl 2604, quindi soggetti ad eventuale selezione per individuarne la platea.
Di seguito un esempio di come si potrebbe rendere più chiaro il testo e non andare incontro a spiacevoli equivoci in sede di emanazione dei decreti attuativi:
Alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: “provvedendo, altresì, alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale in essere dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 secondo criteri che garantiscano la stabilità, delle incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie provinciali per il reinserimento,previa valutazione dei fabbisogni dopo il completo conferimento delle funzioni all’INPS, di eventuali ulteriori medici, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147”.