nota di Cavoli ; bozza lettera a inps ; bozza decreto ministeriale



Nota di Mauro Cavoli :
Su invito della FIMMG è stato proposto, alle altre OOSS, un incontro, riguardante argomenti  inerenti la medicina fiscale, da tenersi in data 15 maggio a Roma.
Sono state inviate,a tutti i rappresentanti sindacali, le proposte di seguito pubblicate, sulle quali sarebbe opportuna una immediata discussione e possibile condivisione, vista l’urgenza.
Per quanto riguarda le proposte da portare in discussione tra i medici, una volta concluso l’iter legislativo, vengono confermate quelle già pubblicate precedentemente anche su questo blog. E precisamente:
-      Riconoscimento ai medici iscritti nelle liste speciali dell’ACN per i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 23 marzo 2005, cd contratto sumai, prevedendo, oltre la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare, anche lo svolgimento delle attività sanitarie inerenti le prestazioni a sostegno del reddito (malattia, cure termali, tbc, ecc);
-      Riconoscimento ai medici iscritti nelle liste speciali dell’ACN per i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 23 marzo 2005i, cd contratto sumai, prevedendo, oltre la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare, anche lo svolgimento di tutte le attività sanitarie svolte nei CML, ivi compresa l’ic;
-      Riconoscimento ai medici iscritti nelle liste speciali di un contratto di parasubordinazione con carico di lavoro blindato, prevedendo la possibilità di svolgere, su base volontaria, oltre le visite mediche di controllo domiciliare, anche attività sanitarie nei CML. 
Come già ricordato in precedenti interventi, sarebbe opportuno evitare proposte fumose che indicano rapporti di lavoro non chiari,come,ad esempio: “tipo sumai”, “sulla falsariga sumai”, ecc che altro non sono che contratti i quali prevedono compensi orari o misti senza nessuna garanzia sia per un carico di lavoro uniforme su tutto il territorio sia per quanto riguarda la qualità stessa del lavoro di medico fiscale. 
Per quanto riguarda, inoltre, le eventuali ore di incarico di un contratto che prevede compensi orari, è impossibile, ad oggi, poter fornire qualsiasi indicazione in quanto non bisogna confondere le ore di reperibilità del lavoratore con quelle prestate dal medico che effettua il servizio. 
E’ da ricordare, infine, per completezza di informazione, almeno di una grossolana forzatura, che l’ACN per i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, cd sumai,non può venire riconosciuto per la effettuazione delle sole vmcd.
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Bozza lettera a inps
PRESIDENTE INPS
C.A. PROF. TITO BOERI
DIRETTORE GENERALE INPS
C.A. DOTT. MASSIMO CIOFFI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
C.A.DOTTSSA CONCETTA FERRARI
PRESIDENTE FEDERAZIONE NAZIONALE MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
C.A.DOTTSSA ROBERTA CHERSEVANI

Oggetto: medici convenzionati con l’INPS addetti alle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia.
                        
Nel mese di dicembre 2014 è stato completato, su tutto il territorio nazionale, il rilascio, iniziato nel mese di maggio dello stesso anno, dell’applicativo SAVIO, per l’assegnazione ottimizzata ed automatica delle visite mediche di controllo domiciliare direttamente sul netbook in dotazione ai medici di controllo,escludendo,quindi, l’intervento del personale delle Sedi.
Le modalità di assegnazione ed effettuazione delle visite di controllo, sono stabilite dall’articolo 3,comma 1, del decreto ministeriale 15 luglio 1986, che recita:
“La richiesta di controllo è comunicata immediatamente dalla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi”.
Con il rilascio dell’applicativo SAVIO non vengono più rispettati i termini previsti dalla disciplina vigente, in quanto il medico riceve le visite da effettuare nella fascia antimeridiana entro le ore 9,30 ed entro le 14,30 quelle da effettuare nella fascia pomeridiana, con esclusione di poterle effettuare entro il giorno successivo.
Inoltre, nella giornata di sabato e nei festivi, le visite non vengono trasmesse al medico il giorno precedente,ma il sanitario le riceve giornalmente negli orari sopraindicati, senza alcuna deroga.
A causa dei pesanti tagli sul budget delle visite fiscali effettuati dall’Istituto, da maggio 2013, i medici di controllo, pur dovendo essere disponibili tutti i giorni in entrambe le fasce, spesso non ricevono alcuna visita  da effettuare e non è possibile,per loro, vista la frequenza con la quale devono collegarsi ai sistemi informatici dell’Istituto ed effettuare le eventuali visite, qualsiasi programmazione del tempo disponibile, nonostante il rapporto intrattenuto con l’INPS sia libero professionale.
Questa disponibilità che i medici devono garantire senza effettuazione delle visite, oltre ad essere in contrasto con la normativa sopra richiamata, esula dagli obblighi convenzionali previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, laddove si parla di “garantire la disponibilità ad eseguire le visite mediche di controllo” e non anche a dover garantire la disponibilità a prescindere, la maggior parte delle volte senza effettuazione di alcuna visita, addirittura per diversi giorni consecutivi,ivi compresi i festivi.
A fronte di questa palese violazione degli obblighi convenzionali da parte dell’INPS, e al fine di attenuare il disagio provocato al medico di dover essere disponibile senza effettuare visite, le scriventi OOSS hanno più volte richiesto che venisse garantito, a ciascun medico, almeno un numero non inferiore a 60 visite/mese, sia d’ufficio che richieste dai datori di lavoro (la metà per i sanitari che garantiscono la disponibilità in una sola fascia), obiettivo facilmente realizzabile partendo dal budget complessivo a disposizione(38 milioni di euro), e che consentirebbe un controllo più efficiente ed efficace dell’assenteismo (il carico di lavoro previsto dalla normativa vigente è, in linea di massima, di 21 visite settimanali – 90 mensili - articolo 7, comma 1, DM 18 aprile 1996).
Inoltre, i compensi riconosciuti ai sanitari sono quelli previsti dall’articolo 12 del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, che fanno riferimento al tariffario minimo di cui alla tabella “A” del DPR del 17 febbraio 1992 (tariffe per i liberi professionisti) e aggiornati con l’articolo 3 decreto ministeriale 8 maggio 2008.
Il DPR sopracitato, prevede, alla tabella “A”, il riconoscimento della disponibilità oraria (escluse le prestazioni professionali eventualmente rese durante il periodo di disponibilità, da onorare secondo tariffa) nella misura di euro 20,66 per ogni ora.
Il tariffario in argomento, pur essendo stato abrogato come “tariffario minimo” dall’articolo 2, decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.248, resta come riferimento per determinare il compenso congruo, tra l’altro fermo al 1992.
Con il rilascio dell’applicativo SAVIO, per i motivi sopra esposti, risulta evidente che il medico ha diritto di vedersi riconosciuto il compenso previsto   per ogni ora di disponibilità garantita, facilmente rilevabile dai sistemi e dalle applicazioni gestionali (calendario mensile).
Per quanto in premessa, le scriventi OOSS chiedono che venga liquidato, ad ogni medico, per ciascuna ora di disponibilità garantita, l’importo di euro 20,66 entro il termine previsto dall’articolo 13, comma 2, decreto ministeriale 18 aprile 1996 o, in alternativa, venga garantito un carico di lavoro non inferiore a quello sopra richiesto, realizzabile a legislazione costante ricorrendo ad un aumento del budget non eccessivamente impegnativo.
Per quanto riguarda gli importi calcolati dalla data del rilascio dell’applicativo SAVIO (diversa in ogni Sede), ad oggi, questi dovranno essere liquidati entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente.
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Bozza decreto ministeriale
IL MINISTRO DEL LAVORO E  DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
 Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000 e 8 maggio 2008, che hanno dato attuazione alla citata normativa; 
Visto l’articolo 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso di lavoro flessibile nel pubblico impiego) comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125,  che ha trasformato le liste speciali di cui al comma 12 articolo 5 decreto legge 463/83 sopra  citato,  in liste speciali ad esaurimento;
Visto l’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n.147, con il quale si stabilisce che l’INPS si avvalga, in via prioritaria, dei medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento;
Ritenuto di dover integrare ed adeguare la disciplina che regolamenta i rapporti tra l’INPS e i medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal sevizio per malattia con le modifiche legislative intervenute;   
Sentiti la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e l’INPS e, sentite, altresì, le Organizzazioni Sindacali rappresentative della categoria;

                                               DECRETA:                                
                                           Articolo 1

1.  L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, è sostituito dal seguente:
“L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, ivi compresi i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni,ai sensi dell’articolo 1, comma 340,legge 27 dicembre 2013, n.147, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento costituite ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125”.
2.  L’iscrizione dei medici nelle liste speciali ad esaurimento, in possesso dei requisiti previsti dalla sopra citata legge 125/2013, è effettuata dall’INPS entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, confermando la posizione del medico rilevata dall’ultima iscrizione, in ordine di data, nelle liste costituite ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996, tenendo presente quanto stabilito dall’articolo 2,comma 4. 
3.  Quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, non trova applicazione nei confronti dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento.
4.  Fino alla eventuale diversa disciplina della materia sono confermati i medici iscritti nelle liste speciali successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto.  

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