da Cavoli : ulteriore sk sulle tipologie contrattuali
ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
La disciplina vigente, prevede che l’incarico conferito al medico è di natura libero professionale, al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico (articolo 1, DM 18/04/96) e che il carico di lavoro è stabilito, in linea di massima, in 21 vmcd settimanali e lo stesso può subire oscillazioni, in più o in meno, in base alle esigenze dell’Ente (articolo 7, stesso decreto).
Entrambe queste norme, e solo queste, hanno determinato il 29 aprile e non hanno consentito di ottenere soddisfazione neanche attraverso le vie legali, mentre non c’azzecca nulla la tipologia del pagamento cd “a notula”.
Tra l’altro, questo aspetto normativo sarebbe stato senz’altro più opportuno valutarlo proprio al momento di ricorrere alle vie legali, mentre lo si ricorda oggi per sottolineare la presunta pericolosità, inesistente, di un rapporto con carico di lavoro blindato con pagamento a prestazione e compensazione.
Una possibile evoluzione della disciplina vigente, ovviamente non gradita al committente, in quanto difficilmente attaccabile, potrebbe essere la modifica da libero professionale “puro”, come oggi, a parasubordinato e l’introduzione di un carico di lavoro “certo” con meccanismi di tutela economica nel caso lo stesso non venisse garantito, agendo sulla quota di disponibilità oraria, che consentirebbe al medico di ottenere un reddito sicuro senza cadere nelle trappole di un rapporto generico ad ore o, peggio ancora, a forfait.
Nel caso di compenso a forfait, inoltre, il Committente avrebbe completamente le mani libere nel disporre del medico, e la disponibilità del sanitario, in quanto retribuita, sarebbe totale nelle fasce garantite che,in base alla normativa vigente sono: 9 – 13 e 15 – 19, con l’obbligo di effettuare un elevato numero di vmcd (minimo 3 per fascia) e non poter svolgere altro tipo di attività, ancorche compatibile o estranea a quella medica (fatta salva la libera professione difficilmente “controllabile”).
Tra l’altro, ricevendo comunque il compenso per 8 ore/die, il sanitario, in assenza di vmcd c/o la sua Sede, difficilmente lo stesso potrebbe restare con le mani in mano, con il rischio di eventuale mobilità territoriale.
Altrettanto rischioso, anche se in misura minore, sarebbe un rapporto ad ore generico, non contrattualizzato come potrebbe essere il “sumai”, che esporrebbe il medico agli stessi rischi di un rapporto con compenso a forfait.
Inoltre, sia un rapporto generico con compenso a forfait che ad ore, potrebbe comportare degli esuberi, essendo la consistenza numerica dei sanitari calcolata sulla base di 21 vmcd/settimana e non sarebbero sufficienti il blocca liste e la priorità a garantire l’effettiva possibilità di mantenere lo stesso numero di incarichi attuali (non si decade dalla lista ad esaurimento, semplicemente non si lavora).
Infine, le stesse (poche) tutele che si potrebbero ottenere con un rapporto generico a ore o a forfait, si possono ugualmente ottenere con l’evoluzione dell’attuale disciplina, con la differenza che la qualità di svolgimento dell’incarico per il medico, a parità di compensi percepiti, non è paragonabile.
Ovviamente, un rapporto contrattualizzato a tempo indeterminato,come potrebbe essere il “sumai”, con tutte le tutele (vere) sebbene ad ore, non comporta i rischi derivanti dall’applicazione delle altre tipologie generiche esaminate.