info da Cavoli : il CdM approva i casi di " esenzione dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato "

Come è noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato altri decreti legislativi riguardanti il jobs act che sono stati trasmessi alle competenti Commissioni Parlamentari per il rilascio dei previsti pareri.
Tra le norme approvate, vi è una particolarmente importante che avrà sicuramente riflessi negativi sul carico di lavoro dei medici inseriti nelle liste speciali e riguarda la esenzione della reperibilità per i lavoratori del settore privato.
L’esenzione della reperibilità, già è prevista nel settore pubblico e interessa i dipendenti che si trovano nelle seguenti situazioni:
1.
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
L’altro aspetto importante, è che la norma è stata inserita nella legge 638/83 segno, questo, come più volte riportato sulle pagine di questo blog, che probabilmente  è intenzione di lasciare in piedi 2 canali normativi per la regolamentazione delle visite di controllo: la legge 638, per la gestione della disciplina e i compensi, e il futuro decreto legislativo previsto dal ddl sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, per la parte generale (trasferimento competenze e risorse, ecc).
Questo particolare, forse sfuggito ad esperti e titolati del settore, rivestirà enorme importanza nel momento in cui si scenderà nel dettaglio della tipologia del rapporto.
Appare evidente, quindi, che qualsiasi intervento normativo o parlamentare atto a rafforzare la vigente disciplina, risulterà determinante al momento della trattativa (si veda, ad esempio, il dm tecnico che recepisce nella disciplina il blocca liste).
Rincorrere fantasiose proposte che non sono il proseguimento del cammino iniziato con il dm 15 luglio 1986, proseguito nel 1996 e 2000 e reiterato con il dm 8 maggio 2008, ma che richiedono la emanazione di norme legislative iniziando un percorso ex novo, oltre che rischioso, alla luce di quanto sta accadendo, appare inutile.
Un conto è estendere ope legis una tipologia contrattuale sia esso il cd “sumai” o l’introduzione del carico di lavoro blindato o altra diavoleria, con o senza l’eventuale svolgimento di altre attività, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 13, legge 638/83 facendo conservare ai medici fiscali la loro storia normativa, altro è iniziare un nuovo percorso legislativo gettando alle ortiche il passato.
Ovviamente si dovrà fare i conti con le risorse finanziarie che verranno determinate ai sensi del futuro decreto legislativo, che prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
E’ bene ricordare, che trattandosi di legislazione concorrente, come ricordato più volte, la vigente normativa, che scaturisce dal titolo V della Costituzione, prevede “l’intesa” tra lo Stato e le Regioni e non un semplice “parere” di queste ultime.
Anche in questo caso, invece di rincorrere fantasiose iniziative, sarebbe senz’altro più utile agire, per quanto riguarda le risorse, “blindando” il trattamento economico previsto dal dm 8 maggio 2008, evitando il rischio che in una qualunque prossima tipologia contrattuale, sia essa a prestazione che oraria,  ai medici possano venire riconosciuti compensi inferiori agli attuali.

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