scheda riepilogativa di Cavoli



                                  TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Tra le varie soluzioni “contrattuali”, è possibile riconoscere ai medici di lista anche quella che prevede un compenso forfetario/mese.
Presupponiamo, per esempio, che al medico venga riconosciuto un compenso di ca euro 2.500/3.000,00/mese, di cui 1000 euro per la “disponibilità” e il resto legato alla presenza con effettuazione vmcd, sulla falsariga di quanto proposto dal committente anni fa, per un impegno su 6 giorni settimanali, convenzionalmente dal lunedi al sabato, con obbligo di effettuazione di 3 vmcd per ogni fascia.
Con il passaggio all’INPS delle vmcd sui dipendenti pubblici, se, come e quando  cambieranno le fasce è tutto da verificare, visto l’alto tasso di assenteismo nel pubblico, e comunque non previsto dalla legge delega, il medico dovrà garantire la disponibilità, essendo pagato forfetariamente e non ad ore o a prestazione, dal lunedì al sabato, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, non potendo “scegliersi” gli orari da coprire.
In queste 8 ore giornaliere inoltre,  il medico, oltre a dover essere obbligatoriamente a disposizione dell’Istituto in quanto retribuito, anche se ha già effettuato le sue  vmcd previste per la fascia, non potrebbe essere occupato in nessun’altra attività, anche se compatibile e/o non medica.
In poche parole, il medico viene retribuito con 2.500/3.000,00/mese euro per 48 ore settimanali di disponibilità corrispondenti a 176 ore mensili, per un compenso orario pari a euro 17,04, e deve effettuare complessivamente n.132 vmcd mensili.
Tra l’altro, le eventuali vmcd aggiuntive a quelle previste da effettuare nella fascia, se retribuite in più, avvantaggerebbero esclusivamente i medici incaricati c/o quelle sedi con un numero elevato di richieste,mentre verrebbero penalizzati i restanti sanitari che, oltre a non avere vmcd aggiuntive non possono svolgere altra attività lavorativa compatibile, anche non medica.
Un contratto che prevede un compenso forfetario, quindi anche una garanzia di disponibilità analoga, oltre che essere fortemente “al ribasso” agevolerebbe solo ed esclusivamente l’esercizio di un’altra eventuale attività libero professionale, perché più facilmente gestibile e conciliabile con quella di medico fiscale.
Se poi, da compenso forfetario si passa a quello orario, con un contratto generico, la situazione diventa ancora più pesante in termini di qualità del lavoro se le fasce dovessero essere unificate in 4 ore giornaliere.
Appare poco comprensibile e svantaggioso per il medico, dal momento che il carico di lavoro dovrebbe aumentare, passare dal sistema a notula a quello ad ore con un contratto generico. Sarebbe stato utile  se proposto nel 2013/2014, ma adesso non sembra proprio conveniente
 Per quanto riguarda la durata della convenzione, questa dovrà essere limitata nel tempo non essendo previsto, ovviamente, nel ns ordinamento, per tale forma contrattuale, un incarico a tempo indeterminato.
La fonte normativa dalla quale dovrebbe derivare tale accordo,non facendo riferimento a leggi o decreti presenti nel SSN dai quali derivano gli AACCNN, cioè incarichi di natura parasubordinata, necessariamente  deve essere emanata ad hoc  oppure fare riferimento a quelle previste dal decreto legislativo 165/2001 che regolamentano i rapporti precari e atipici tra le PPAA e il personale esterno, con quello che ne consegue.
Sarebbe un controsenso voler richiedere la emanazione di una norma di legge  che preveda la regolamentazione del rapporto, prendendo “a riferimento”  quelli intrattenuti dai medici del SSN convenzionati con le AASSLL e invece non si recepisce integralmente e a tempo indeterminato, a parità di costi per il committente e di compensi per il medico, qualcuno di questi accordi che sono conformi ai CCNL, quindi di ben altro spessore, integrandolo, modificandolo e adattandolo alla figura professionale del medico fiscale, che offrirebbe una garanzia di stabilità ben diversa.
E’ da ricordare, inoltre, che il medico, in quanto iscritto ad un Albo, non rientra tra le categorie iscritte nella gestione separata dell’INPS che hanno diritto a indennità di malattia e parte della contribuzione previdenziale a carico del Committente.
La malattia, la gravidanza e il puerperio per le libere professioniste, sono già regolamentate dall’ENPAM.
Analoghe forme di tutela, possono essere ottenute anche con la evoluzione dell’attuale disciplina, indipendentemente dalla tipologia del compenso che rappresenta  solo un elemento accessorio del rapporto.
La “figura professionale” del sanitario addetto ai controlli medico domiciliari sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, esiste già ed è delineata  dalla legge 638/83, dai ddmm attuativi, dal blocca liste e priorità.
Ogni altra forzatura potrebbe mettere a rischio la continuità lavorativa dei medici incaricati sulla base della disciplina emanata dal decreto ministeriale 18 aprile 1996, confermata dal decreto ministeriale 12 ottobre 2000, reiterata dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 e integrata dalle due leggi approvate nel 2013. 
Nel caso di recepimento di un ACN del SSN, come nella proposta intersindacale, questo riguarda solo la base dell’Accordo, come avviene per tutti i contratti che possono venire applicati in ambiti diversi,  mentre tutto quello che interessa l’organizzazione del lavoro (visite, spostamenti, riduzione o incremento orario, ecc), la cd parte variabile, deve essere riscritta e adattata alle esigenze particolari del servizio da svolgere, ed è frutto di un’intesa tra committente e OOSS (si veda  INAIL e SASN).
Le graduatorie per gli incarichi, essendo l’accordo esteso a tempo indeterminato ope legis ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, riguarderanno solo i nuovi e futuri incarichi.
In subordine al recepimento di un Accordo Collettivo Nazionale del SSN ma in alternativa ad un contratto generico con compenso forfetario o ad ore, è senz’altro più garantista, sempre a parità di costi per il committente, soprattutto in termini di qualità di svolgimento del lavoro, effettuando la metà delle vmcd, un contratto basato sulla evoluzione dell’attuale disciplina con l’introduzione del carico di lavoro blindato garantendo al sanitario, su tutto il territorio nazionale, analogo compenso di un contratto ad ore/forfetario generico, e senza il rischio di venire scippati delle vmcd.
Se il committente è disponibile a riconoscere un compenso unitario forfetario uguale su tutto il territorio nazionale, lo stesso, quindi, lo si può ottenere sia per riconoscere un contratto del SSN, con tutte le tutele economiche e normative, o, in alternativa, con l’evoluzione dell’attuale disciplina, introducendo il cd carico di lavoro blindato. 
Il 29 aprile 2013 è potuto accadere non a causa del pagamento a notula, che è solo un elemento accessorio del contratto, ma per come è formulata la disciplina (in modo particolare l’articolo 7, dm 18/4/96). Poteva accadere, e può accadere, anche con pagamento a ore e/o a forfait. Succede anche con il rapporto di lavoro subordinato, tutelato dallo Statuto dei lavoratori, figuriamoci con un contratto libero professionale, nonché parasubordinato.
La differenza è che con un CCNL, come quello della specialistica, le OOSS e il Committente raggiungono accordi per cercare soluzioni alle ricadute sui lavoratori, senza subire supinamente le decisioni che scendono dall’alto.
Anche se superfluo, è utile ricordare che la proposta intersindacale non prevede nè presuppone alcun tipo di commistione tra le vmcd e l’attività ambulatoriale interna da svolgere, eventualmente, a domanda del sanitario, solo nel caso non venisse raggiunto, con le sole vmcd, il massimale orario previsto (38 h) e sempre che il medico sia interessato a raggiungerlo.
Altrettanto ovviamente non è possibile, né viene indicata qualsiasi forma di distrazione dei fondi tra le due attività, essendo, tra l’altro, normativamente e tecnicamente impossibile (tranne che la norma sul PU approvata in Senato, non subisca improbabili modifiche alla Camera).
Inoltre, effettuare le vmcd con un contratto di tipo generico e eventuale attività ambulatoriale interna con un altro contratto, sempre generico,significherebbe condannare  a vita i sanitari al precariato.
Infine, la eventuale estensione di un unico contratto per tutti i collaboratori medici, ad esempio un SUMAI addirittura a 38 h, oltre che essere economicamente insostenibile e tecnicamente impossibile, metterebbe le basi per la creazione di un “gruppone” con la  inevitabile fine della medicina fiscale e la perdita delle prerogative (e della dote finanziaria)  dei medici di lista che hanno un percorso normativo e contrattuale totalmente diverso da quello degli altri collaboratori esterni all’Istituto.


  

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