scheda sui compensi

da Cavoli :
I compensi riconosciuti ai medici iscritti nelle liste speciali, sono stati rideterminati con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, che ha recepito il DPR 17 febbraio 1992 recante la “tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche”, riconosciuti ai medici per le prestazioni rese in regime libero professionale.
Il compenso applicato nel 2000, quindi, di L.50.000 a visita, pari euro 25,82, non aveva subito alcuna rivalutazione ISTAT,come tra l’altro prevedeva la norma, nascendo già vecchio di 8 anni.
Nello stesso tempo, occorre ricordare  che l’obbligo della tariffa minima era venuto meno a seguito dell’entrata in vigore, nel 2006, della cd legge Bersani, che ha liberalizzato i compensi, mentre il tariffario minimo è rimasto solo come strumento orientativo.
I compensi riconosciuti con il decreto del 2000, riferiti al 1992, sono stati aggiornati con il decreto ministeriale 8 maggio 2008, sui quali è stata applicata, finalmente,  la rivalutazione ISTAT e sono state introdotte le cd quote fisse non previste dal DPR.
Occorre sottolineare che il decreto del 2000 non aveva recepito integralmente il tariffario minimo, omettendo la quota minima di disponibilità oraria che doveva e deve essere riconosciuta al medico, oltre la prestazione resa (nel ns caso la visita domiciliare), pari a L.40.000/h (euro 20,66/h) che, con la rivalutazione ISTAT sarebbe stata di ca 42 euro/h.
Quindi, nel caso di n.1 visita nella fascia oraria, al medico spettava, nel 2000, un compenso, fermo al 1992, pari a complessivi euro 67,14 che nel 2008, con la rivalutazione ISTAT, era pari a euro 125,67.
Le quote fisse introdotte nel 2008, non previste dal DPR del 92, hanno solo parzialmente “compensato” la quota per la disponibilità oraria e il compenso complessivo resta comunque inferiore a quello indicato dal tariffario minimo.
Tra l’altro, se fosse stata riconosciuta la disponibilità oraria, sarebbe stato molto più complicato per il Committente un intervento così pesante come quello operato nel 2013.
Occorre sottolineare, che il controllo sul rispetto delle tariffe minime nazionali era ed è di competenza degli Organi preposti in tal senso.
Infine, per quanto riguarda la recente ordinanza della Cassazione in merito alla non tassabilità delle spese di trasferta, la stessa interessa i medici specialisti ambulatoriali interni, inquadrati con l’ACN cd “sumai”, in quanto i  compensi riconosciuti sono equiparati a quelli da lavoro dipendente.
I rimborsi spese riconosciuti ai liberi professionisti, al momento, continuano a seguire la tassazione prevista dalla normativa vigente.

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