BREVE ANALISI SUI RAPPORTI DEI MEDICI INSERITI NELLE LISTE SPECIALI



L’auspicio   del superamento del decreto ministeriale 8 maggio 2008, al fine di giungere ad una diversa tipologia contrattuale, è un passaggio che deve essere prima attentamente  meditato e valutato e non propagandato come la soluzione a tutti i problemi dei medici di lista.
Come è noto, il sopracitato decreto del 2008, ha reiterato la disciplina emanata con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 che, a sua volta, aveva confermato la disciplina emanata con i precedenti decreti.
Questo “stratagemma” ha evitato la rimodulazione della disciplina e la conseguente decadenza automatica di tutti gli incarichi, a norma dell’articolo 5, comma 5, decreto ministeriale 18 aprile 1996, come chiedeva il Committente.
In pratica, questo ha consentito di protrarre il rapporto dei medici di lista, senza soluzione di continuità, unico caso in Italia, dal 1996, ad oggi.
Successivamente, sono state emanate due importanti leggi che pongono le basi per intraprendere un  percorso di stabilizzazione sule quali, però, non bisogna riporre speranze illimitate come pensare che il contratto sia stato trasformato a tempo indeterminato e quindi tutto è permesso.
Le due leggi sono potenti scudi protettivi, che hanno consentito di salvare gli incarichi e guardare al futuro con qualche speranza in più, ma vanno trattate con molta attenzione.
Il passaggio ad una  tipologia parasubordinata, come la collaborazione coordinata e continuativa, anche se da riconoscere tramite presentazione di proposte di legge, potrebbe rivelarsi effimera e pericolosa.
Infatti, l’articolo 2, comma 4, decreto legislativo del 24 giugno 2015, n.81, stabilisce che, dal 1 gennaio 2017 è fatto divieto, alle Pubbliche Amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in pratica ricorrere alla parasubordinazione.
Si è in attesa, comunque, che venga emanata la circolare esplicativa per comprendere se il divieto assoluto riguarda anche le cococo attivate con professionisti iscritti agli Albi,
Tra l’altro, a prescindere, come ricordato in altre occasioni, nel ns ordinamento non esistono contratti di parasubordinazione a tempo indeterminato.
Sono esclusi, dal divieto imposto  dal soprarichiamato decreto legislativo 81/2015, i contratti parasubordinati del SSN, tra i quali, ovviamente, l’A.C.N. che regolamenta i rapporti con i medici specialisti interni, cd SUMAI.
L’alternativa ad un rapporto  parasubordinato a tempo indeterminato, diverso dal SUMAI, potrebbe essere rappresentata dal rapporto subordinato al quale, però, si accede per pubblico concorso e con il possesso del diploma di specializzazione e che vinca il migliore.
Se non si desidera o non  si potesse ottenere il SUMAI, che rappresenterebbe il passaggio indolore dall’attuale rapporto ad uno parasubordinato a tempo indeterminato contrattualizzato e non si vuole correre il rischio di decadere dall’incarico con un’eventuale rimodulazione della disciplina, l’unica strada è pensare ad un’evoluzione di quanto reiterato con il decreto 8 maggio 2008.
La breve analisi del quadro esistente, vuole essere di aiuto a capire dove è più conveniente e sicuro orientare le proprie scelte e le richieste, non rappresenta, al pari di altre e più dettagliate analisi, uno strumento di terrorismo psicologico, ma solo un mezzo per ragionare.  
Nel 2008 con la reiterazione della disciplina e nel 2013 con il blocca liste e priorità si sono salvati gli incarichi, attenzione, adesso, a non gettare via insieme all’acqua sporca anche il bambino.

M.Cavoli

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