da Cavoli oggi 12/luglio/2015
I decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 13, legge 638/83 (ddmm 15 luglio 1986, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000 e 8 maggio 2008) sembra, secondo alcune autorevoli e qualificate fonti, che non contengano la disciplina che regolamenta il rapporto dei medici inseriti nelle liste speciali, e l’unico riferimento ai medici fiscali è quello che riguarda la determinazione dei compensi.
Riporto, per farla breve, e non ripetere sempre le stesse cose, l’articolo 1 dell’ultimo decreto ministeriale emanato, quello dell’ 8 maggio 2008, che recita:
Art. 1. Disciplina del rapporto
Fino alla completa rivisitazione della disciplina, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in tema di compensi, la vigente disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermita' che comportino incapacita' temporanea al lavoro, disposte d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro, contenuta nel decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificate o abrogate, negli altri decreti citati in premessa.
Sembra evidente che il tenore letterale della norma sia molto chiaro.
Con decreto ministeriale, quindi, a legislazione costante, è possibile apportare quelle modifiche alla disciplina vigente, cioè al rapporto, emanata con decreto ministeriale, idea sulla quale si è ragionato, in subordine al cd SUMAI, introducendo il carico di lavoro blindato con compensazione della disponibilità oraria.
Ovviamente, come ampiamente ricordato in altre occasioni, non è possibile riconoscere con decreto ministeriale tutte quelle tutele “pesanti”, trattandosi sempre di una prestazione professionale emanata con un atto regolamentare.
Per quanto riguarda il riconoscimento del cd SUMAI, proposto dalle OOSS, forse si è effettuata, anche in questo caso, una frettolosa lettura del percorso normativo descritto per giungere al traguardo ricordando, per quanto superfluo, che con l’emanando decreto legislativo è possibile apportare, se necessario, modifiche alla legislazione vigente e/o prevedere la emanazione di decreti ministeriali.
Infine, le OOSS hanno chiaramente indicato nella proposta che l’A.C.N. della specialista ambulatoriale, cd SUMAI, dovrà essere adeguato e integrato in base alle esigenze particolari del servizio da svolgere, fermo restando, ovviamente, tutte le tutele ivi presente.
Forse è sfuggito anche questo passaggio.
Se poi, i competenti uffici legislativi dei Ministeri interessati non riterranno corretta la proposta intersindacale, o che la stessa necessiti di integrazioni e modifiche, come accade in tutte le trattative, si adeguerà la richiesta, se possibile, o si cercheranno soluzioni alternative.