da Cavoli:RIEPILOGANDO



L’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n.124, che sancisce il trasferimento delle risorse e competenze a INPS inerenti gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non entra nel merito della tipologia del rapporto intrattenuto dai medici addetti ai controlli, facendo presupporre, almeno dal tenore letterale della norma, che questo aspetto resti demandato alla legge 638/83.
Questo  sembrerebbe confermato anche dal periodo aggiunto con l’articolo 25 del decreto legislativo 151/2015, cd legge Carlotta, all’articolo 5, comma 13, della stessa legge 638, la norma con la quale vengono emanati i decreti ministeriali che regolamentano la vigente disciplina, facendo pensare che l’attuale impianto normativo regolamentare, resti invariato.
Se così fosse, c’è il concreto rischio di una manipolazione dell’attuale disciplina, a solo vantaggio del Committente il quale, ovviamente, per tutta una serie di motivazioni, preferisce un rapporto orario generico che gli consentirebbe un intervento, ovviamente in diminuzione, sugli attuali compensi e la rimodulazione della disciplina che farebbe decadere automaticamente  dagli incarichi tutti i sanitari.
Diversamente, non vi è altra strada per diminuire i compensi né per far decadere dagli incarichi i medici iscritti nelle liste.
I nuovi incarichi verrebbero conferiti sulla base delle norme riguardanti la valutazione comparativa dove l’anzianità di servizio avrebbe un peso irrilevante rispetto agli altri titoli (specializzazioni, master, pubblicazioni, curriculum, ecc) e ci sarebbe da capire quanto blocca liste e priorità possano garantire la prosecuzione del lavoro una volta rimodulata la vigente disciplina.
Abbiamo più volte ripetuto, in caso dello scenario tecnico descritto, quindi nella impossibilità di riconoscere l’Accordo per la specialistica ambulatoriale, cd sumai o surrogati dello stesso, che sarebbe opportuno, per garantire la prosecuzione degli incarichi e i compensi attuali, pensare ad una reiterazione della disciplina vigente, introducendo il carico di lavoro certo a compensazione con la disponibilità oraria uniforme su tutto il territorio nazionale, cd carico di lavoro blindato, modificando i commi 1 e 2, articolo 7, decreto ministeriale 18 aprile 1996.
E’ stato anche ripetuto più volte che, nel caso di riconoscimento della disponibilità oraria, prevista dal DPR 17 febbraio 1992, vi è anche la possibilità di poter svolgere attività ambulatoriale interna riguardante, però, la sola medicina fiscale (vmca, controllo certificazione malattia, as1, ecc).
Inutile ricordare, inoltre, che venendo reiterata l’attuale disciplina, è da escludere l’inserimento di tutele “pesanti” quali ferie, tredicesima, TFR, malattia, ecc (al massimo si potrebbe introdurre una polizza assicurativa per infortuni e malattia).
Per quanto riguarda la possibilità del  ripetersi di un altro 29 aprile 2013, NESSUN RAPPORTO, ivi compreso quello della specialistica ambulatoriale, cd sumai o quello proposto da altri attori anche se introdotto attraverso un DDL lo potrebbe evitare trattandosi, pur sempre, di un rapporto di lavoro autonomo, anche se parasubordinato.
Diversamente, bisogna orientarsi verso il rapporto di lavoro dipendente, ma qui entriamo nel campo della fantascienza e facciamo concorrenza a Star Wars.
Okkio, quindi, nel formulare le proposte, soprattutto a non generalizzare: se tecnicamente possibile si passa ad un rapporto parasubordinato a tempo indeterminato che, piaccia o meno l’unico esportabile fuori dal SSN è il sumai, o è opportuno orientarsi sulla reiterazione della disciplina vigente introducendo i correttivi sopra ricordati.
mauro

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