DA MAURO CAVOLI: ODG accolto questa notte
Nella seduta n.540 del 19 dicembre alla Camera, inerente la discussione sulla legge di stabilità per il 2016, è stato presentato, e accolto dal Governo, il seguente Ordine del Giorno che interessa i medici inseriti nelle liste speciali.
La Camera,
premesso che:
in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016 – C3444);
l'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996, e l'articolo 5, comma 1, lettera a), ultimo alinea del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, stabiliscono, rispettivamente, in 21 e 12 le visite settimanali che i medici inseriti nelle liste speciali effettuano a seconda se garantiscono la disponibilità in entrambe le fasce di reperibilità o soltanto in una;
l'INPS, dal maggio 2013, ha ridotto notevolmente le visite fiscali richieste d'Ufficio ritenendo che tali oneri, transitati in bilancio da spese obbligatorie a quelle non obbligatorie, rientrano tra le spese di funzionamento e pertanto concorrono al conseguimento dei risparmi cui sono soggetti gli Enti di Previdenza e Assistenza Sociale, a norma dell'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche se ivi non previsto;
la consistente riduzione delle visite richieste d'Ufficio non consente un efficace ed efficiente controllo dell'assenteismo ed inoltre potrebbe essere causa di un incremento delle spese per indennità di malattia, quindi a carico della finanza pubblica;
i medici inseriti nelle liste speciali, i cui compensi sono a prestazione devono, per obblighi convenzionali sottoscritti a norma dei decreti ministeriali sopra citati, garantire la disponibilità, anche se non hanno visite da effettuare e che tale obbligo è divenuto ancora più insistente a seguito della introduzione di applicativi informatici, in particolare dell'applicativo SA.Vi.O,
premesso che:
in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016 – C3444);
l'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996, e l'articolo 5, comma 1, lettera a), ultimo alinea del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, stabiliscono, rispettivamente, in 21 e 12 le visite settimanali che i medici inseriti nelle liste speciali effettuano a seconda se garantiscono la disponibilità in entrambe le fasce di reperibilità o soltanto in una;
l'INPS, dal maggio 2013, ha ridotto notevolmente le visite fiscali richieste d'Ufficio ritenendo che tali oneri, transitati in bilancio da spese obbligatorie a quelle non obbligatorie, rientrano tra le spese di funzionamento e pertanto concorrono al conseguimento dei risparmi cui sono soggetti gli Enti di Previdenza e Assistenza Sociale, a norma dell'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche se ivi non previsto;
la consistente riduzione delle visite richieste d'Ufficio non consente un efficace ed efficiente controllo dell'assenteismo ed inoltre potrebbe essere causa di un incremento delle spese per indennità di malattia, quindi a carico della finanza pubblica;
i medici inseriti nelle liste speciali, i cui compensi sono a prestazione devono, per obblighi convenzionali sottoscritti a norma dei decreti ministeriali sopra citati, garantire la disponibilità, anche se non hanno visite da effettuare e che tale obbligo è divenuto ancora più insistente a seguito della introduzione di applicativi informatici, in particolare dell'applicativo SA.Vi.O,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità, al fine di condurre una efficiente ed efficace lotta all'assenteismo, evitando anche un possibile incremento degli oneri per l'indennità di malattia, rispettare gli accordi convenzionali con i medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare inseriti nelle liste speciali ed evitare un sicuro contenzioso a causa della disponibilità che quest'ultimi sono tenuti comunque a garantire senza effettuare le visite divenuta ancora più insistente dopo l'introduzione degli applicativi informatici, in particolare SA.Vi.O, ad assicurare i carichi di lavoro previsti dall'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996 e dall'articolo 5, comma 1, lettera a) ultimo alinea, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, mediante l'aumento delle richieste d'Ufficio degli accertamenti medico legali sui lavoratori privati assenti dal servizio per malattia effettuate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.9/3444-A/56. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.