INCOMPATIBILITA’ TRA L’INCARICO DI MEDICO DI LISTA E MEDICO ESTERNO – MEDICI PENSIONATI

Le incompatibilità riguardanti l’incarico di medico inserito nelle liste speciali addetto alle visite mediche di controllo domiciliari, sono quelle previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale 12 ottobre 2000.
Tranne quelle riguardanti la garanzia della disponibilità e/o l’accertamento di eventuale svolgimento di perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell'INPS o di altri enti previdenziali, che sono determinate direttamente dall’Istituto, tutte le altre sono stabilite da fonti terze, cioè dai contratti di lavoro, leggi o decreti che regolamentano  altri rapporti intrattenuti dal sanitario.
Per quanto riguarda la recente incompatibilità per i medici esterni che sono anche medici di lista, questa non è stata introdotta, come si va raccontando, dall’Istituto nel rapporto del medico di lista, cioè violando la disciplina vigente manco INPS fosse in grado di “emanare norme”, ma è prevista nel rapporto intrattenuto in qualità di medico esterno e, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 6 sopra citato, fa diventare incompatibile il rapporto con la medicina fiscale, come già avviene in altri rapporti (continuità assistenziale, pediatria, mmg, ecc).
Si potrà obiettare che forse non esiste una incompatibilità tra i due incarichi, ma questo aspetto riguarda solo ed esclusivamente il rapporto di medico esterno e non interessa in alcun modo quello di medico di lista né tantomeno la disciplina che regolamenta tale rapporto.
Non trova invece alcuna giustificazione normativa, la eventuale forzatura di sospensione dall’incarico per i medici di lista, contemporaneamente anche titolari di incarico di ME, al di fuori delle modalità e previsioni stabilite dall’articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, nonche dalle disposizioni applicative emanate dall’Ente.
Per quanto riguarda, infine, i medici in quiescenza, la circolare n.12 del 23 marzo 2016, emanata dalla Ragioneria dello Stato, conferma quanto stabilito dalla circolare n.6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione, come integrata dalla circolare 6/2015, che testualmente recita: 
“Non e' escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attivita' legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza”.
L’incarico di cui all’avviso INPS,  avente ad oggetto “selezione pubblica di 900 medici prioritariamente specialisti in medicina legale e/o nelle altre branche di interesse istituzionale cui conferire incarichi a tempo determinato finalizzati ad assicurare l’espletamento  degli adempimenti medico legali nelle Sedi INPS , non sembrerebbe riconducibile ad attività di studio o consulenza, quindi non dovrebbe essere vietata. Dello stesso avviso, anche il TAR dell’Emilia Romagna – sezione di Parma – in una recente sentenza sull’argomento (n.298 del 17 novembre 2015).
mauro

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