da Mauro Cavoli : ATTENTI AL TRAPPOLONE
Il rapporto del medico di lista, pur essendo iscritto nella lista ad esaurimento, può cessare per:
1)sopravvenuta incompatibilità (articolo 6, comma 2, DM 18 aprile 1996);
2)superamento del periodo temporale di sospensione (articolo 8, comma 1, DM 12 ottobre 2000);
3)inosservanza degli obblighi convenzionali (articolo 10, DM 18 aprile 1996)
4)rimodulazione della disciplina emanata con il DM 18 aprile 1996, confermata con il DM 12 ottobre 2000 e reiterata con il DM 8 maggio 2008 (articolo 5, comma 5, DM 18 aprile 1996)
tranne i primi tre, che dipendono solo ed esclusivamente dal “comportamento” del medico di lista, il sanitario può decadere dall’incarico “d’Ufficio” a seguito della rimodulazione della disciplina, cioè il passaggio da quella vigente ad un’altra, qualunque essa sia.
Per evitare che questo accadesse, la proposta unitaria del 1 giugno 2015 prevedeva il passaggio, ope legis, a tempo indeterminato, per tutti i medici inseriti nella lista, all’Accordo Collettivo Nazionale che regolamenta il rapporto dei medici specialisti ambulatoriali interni, cd sumai, bypassando le graduatorie.
Ovviamente, il percorso risultava fattibile soltanto se inserito nel decreto legislativo che è una norma di rango primario.
Se il decreto legislativo dovesse prevedere soltanto un rapporto orario generico , quindi non a tempo indeterminato come il sumai, il medico decade automaticamente , per le norme ricordate, dall’incarico giocandosi ai dadi quelli che verranno successivamente conferiti, tenendo conto della valutazione comparativa (curriculum, titoli, servizio, pubblicazioni, ecc).
Nello stesso tempo, se il decreto legislativo non dovesse prevedere la individuazione della tipologia del rapporto, confermando l’attuale quadro normativo di rifermento, cioè la legge 638/83, occorre prestare la massima attenzione, sempre per i motivi ricordati, cosa si vuole proporre.
Per non decadere dall’incarico e confermare gli attuali compensi, in questo caso occorre reiterare la vigente disciplina integrandola con la garanzia di un carico di lavoro certo, uniforme su tutto il territorio nazionale, a compensazione con la disponibilità oraria prevista per i liberi professionisti. Inoltre, inserendo tra i compensi la disponibilità oraria, questa potrebbe venire sfruttata per lo svolgimento, a domanda, delle sole attività ambulatoriali riguardanti la medicina fiscale, evitando che risorse a questa destinate, vengano dirottate c/o altri lidi.
mauro