Da Mauro Cavoli : INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DEI RAPPORTI PARASUBORDINATI

Sicuramente tutti ricordano le “supercazzole” del conte Lello Mascetti nel film Amici miei.
Wikipedia precisa che il termine supercàzzola è un neologismo che indica un nonsense, una frase priva di senso logico composta da un insieme casuale di parole reali, esposta in modo ingannevolmente forbito e sicuro a interlocutori che pur non capendo alla fine la accettano come corretta. Il termine è utilizzato per indicare chi parla senza dire nulla. Nel 2015 la definizione di supercazzola è stata inserita nel vocabolario Zingarelli.
Se io scrivo: “contratto convenzionato, al pari di altre convenzioni esistenti nell’ambito del SSN, a tempo indeterminato e pieno, o come si usa adesso “tendente al tempo pieno” nonché  a quota oraria, con ogni tipo di tutela” senza indicare esattamente a quale tipo di contratto mi riferisco, e le modalità di riconoscimento dello stesso ai medici di lista, rischio di dire tutto e niente.
Nel SSN, esistono tre tipologie di contratti convenzionati: l’ACN per i Medici specialisti ambulatoriali  interni, Pediatri di libera scelta e Medicina generale.
L’ACN per la medicina generale,che è  unico,  comprende l’assistenza primaria, l’emergenza territoriale, la medicina dei servizi,riservata a particolare categorie di sanitari e per conferire incarichi a tempo determinato nelle ATP e la continuità assistenziale.
Inoltre, essendo strutturato su graduatorie regionali e non divisibile, per la parte generale,  tra le varie tipologie in esso contenute, non sembra possibile esportarlo al di fuori del SSN, tanto più dopo l’entrata in vigore della cd legge Balduzzi che ha istituito il ruolo unico del medico di medicina generale. 
L’ACN che regolamenta il rapporto dei pediatri di libera scelta, ovviamente, interessa solo ed esclusivamente questa categoria.
Resta l’ACN per la specialistica ambulatoriale interna, cd sumai, che potrebbe essere esportato più facilmente al di fuori del SSN.   
Quindi, o ci si riferisce al sumai, e allora bisogna esplicitarlo chiaramente chiamandolo per nome, cognome e codice fiscale per non creare equivoci, oppure ci si riferisce a qualcosa di misterioso che nell’attuale panorama contrattuale del SSN (contratto a tempo indeterminato con tutte le tutele), e non solo,  non esiste, spiegando, mooooolto dettagliatamente, soprattutto, quale percorso normativo “SICURO” da seguire per ottenerlo senza decadere dall’incarico.
Infatti, nella richiesta unitaria è chiaramente indicato il percorso per riconoscimento ope legis dell’ACN della specialistica ambulatoriale mentre, non indicando nulla, si potrebbe anche intendere il ricorso alla valutazione comparativa, cioè, tanto per fare un esempio, la stessa procedura utilizzata per  selezionare i medici esterni (valutazione titoli, curriculum, servizio, ecc) sperimentando l’ebbrezza della roulette russa per conservare l’incarico.
Tra l’altro, l’unico contratto convenzionato a tempo indeterminato, se si esclude la medicina dei servizi inclusa nella medicina generale riservata a particolare categorie di sanitari, è appunto il sumai in quanto, per espressa disposizione legislativa, i contratti parasubordinati sono soltanto a tempo determinato e con scarsi diritti sindacali e tutele, tanto più se intrattenuti con una Pubblica Amministrazione per non aggirare le norme costituzionali.
Ovviamente, nulla toglie che il Parlamento approvi una norma di legge che stabilisca dettagliatamente i termini di un nuovo rapporto convenzionale a tempo indeterminato, oggi inesistente, per 1250 medici, come è già accaduto con la legge 833/78, istitutiva del SSN, ma facendo un bagno di sano realismo, la vedo un cicinin difficile.
Allora, se non stiamo parlando di nessuno dei contratti convenzionati esistenti nel SSN, quale sarà l’oggetto misterioso?
Se si escludono le tipologie ricordate, restano, tra gli incarichi parasubordinati, le collaborazioni coordinate e continuative, rapporti parasubordinati a tempo determinato ai quali si accede sempre attraverso una valutazione comparativa. 
Quindi, non esistono tipologie contrattuali convenzionate quali: contratto “tipo sumai”, “tipo ssn”, ecc…..
Tra l’altro, cercare di vendere un sumai, addirittura a tempo pieno o tendente al tempo pieno giocando su un eventuale aumento di ore di reperibilità dei lavoratori nelle fasce orarie, senza che esista alcuna norma che stabilisca un  legame diretto o indiretto con la disponibilità che invece deve garantire il medico (a questo punto, i medici fiscali asl sarebbero da anni tutti incaricati a 49 h/sett, visto che i dipendenti pubblici devono essere reperibili 7 h/al dì), e per effettuare le sole vmcd senza attività ambulatoriale interna, sa tanto di “sola” da televendita.
Infine, se l’emanando decreto legislativo non entrerà nel merito della tipologia contrattuale, lasciando la sua individuazione tramite la legge 638/83, quindi libero professionale e neanche parasubordinata, parlare di contratto a quota oraria in maniera generica, significa vedersi riconosciuto un semplice contratto orario anonimo, tanto caro al committente, che comporterà la rimodulazione della vigente disciplina, con la conseguente decadenza automatica dagli incarichi e conferimento di nuovi, e la revisione, certamente al ribasso, del compenso spettante.

COMPENSI LORDI A CONFRONTO TRA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, MEDICINA DEI SERVIZI E VIGENTE DISCIPLINA
INCARICO DI 24/H SETTIMANALI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE                                         € 3.292,64
MEDICINA DEI SERVIZI                                                      € 1.584,65
VIGENTE DISCIPLINA 80 VMCD/MESE PARI A 3 VMCD/DIE
SU 26 GG AL MESE
COMPENSO MEDIO € 58,00 A VISITA                                    € 4.640,00
NB: NEI COMPENSI DELLA SPECIALISTA E MEDICINA DEI SERVIZI OCCORRE AGGIUNGERE I RIMBORSI KM CHE NON SONO GLI STESSI DI QUELLI STABILITI DAL DM DEL 2008, INOLTRE, QUESTI AACCNN PREVEDONO TUTELE E DIRITTI SINDACALI.

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