Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05765
Atto n. 4-05765
Pubblicato il 10 maggio 2016, nella seduta n. 622
URAS , DE PETRIS , PETRAGLIA , CERVELLINI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -
Pubblicato il 10 maggio 2016, nella seduta n. 622
URAS , DE PETRIS , PETRAGLIA , CERVELLINI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -
Premesso che:
l'INPS ha pubblicato, in data 16 novembre 2015, un avviso pubblico per il reclutamento di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico-legali delle unità operative complesse o speciali centrali e territoriali;
l'assunzione di 900 medici rappresenta un dato positivo sul piano occupazionale e sul terreno dell'aumento dell'efficienza relativa all'espletamento degli adempimenti medico-legali;
il contratto che i medici utilmente collocati in graduatoria stanno firmando in questi giorni stabilisce, come previsto dalla deliberazione presidenziale n. 147/2015 INPS e dall'avviso pubblico, all'articolo 3, rubricato "obblighi, condizioni e incompatibilità": "L'attribuzione dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medico fiscale, in quanto iscritto nelle liste speciali su base provinciale di cui all'art. 4, comma 10 bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125";
tale incompatibilità è stata meglio chiarita dallo stesso INPS per il tramite del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, in quanto "si vuole evitare un conflitto di interessi anche potenziale";
considerato che:
il suddetto articolo 4, comma 10-bis, recita: "In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007";
il decreto interministeriale lavoro-salute del 18 aprile 1996, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante "Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS" (Gazzetta Ufficiale n. 99, serie generale, parte prima, del 29 aprile 1996), all'articolo 6, comma 2, recita: "L'insorgere di un qualsiasi motivo di incompatibilità comporterà l'immediata decadenza dall'incarico";
nonostante le norme contrattuali e regolamentari siano estremamente chiare, stabilendo la decadenza immediata del medico fiscale INPS nel caso in cui lo stesso si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro (articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 18 aprile 1996, come modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 ottobre 2000), risulta che alcune Direzioni regionali e provinciali dell'Istituto non stiano procedendo in tal senso, limitandosi semplicemente a sospendere il medico dall'incarico, tra l'altro anche in violazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 12 ottobre 2000, emanato ai sensi della normativa sopracitata, che limita la sospensione esclusivamente per "giustificati e documentati motivi", e comunque per un massimo di 180 giorni avendo lo stesso Istituto chiarito che, tra i giustificati e documentati motivi non rientra lo svolgimento di altra attività professionale (circolari INPS n. 4 e n. 199 del 2001),
si chiede di sapere:
se il conflitto di interessi che si viene a creare nello svolgimento dei due incarichi sia dovuto alla trasformazione delle liste di iscrizione dei medici in liste ad esaurimento che ha modificato la natura del rapporto intrattenuto con l'INPS, includendo, di fatto, tale categoria di sanitari tra le risorse umane dell'Istituto, con esclusione, quindi, dei medici fiscali non iscritti in tali liste e di quelli a rapporto con le Aziende sanitarie locali;
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di chiedere all'INPS il rispetto delle norme regolamentari, in particolare l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, in modo che non si creino ingiustificate e inspiegabili situazioni di disparità di trattamento, a parità di condizioni, nei confronti di tutti i medici fiscali dell'Istituto.