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Visualizzazione dei post da giugno, 2016

RUOLO UNICO = TIPOLOGIA INCARICO UNICA E RISORSE FINANZIARIE UNICHE?

Nella ipotesi che venisse costituito c/o INPS il cd “ruolo unico” del medico convenzionato che, almeno sulla carta, porterebbe ad  una inevitabile “fusione” tra i medici di lista e quelli esterni, alla luce della vigente normativa, proviamo ad analizzare le eventuali ricadute sul rapporto intrattenuto e le risorse finanziarie. L’attuale incarico dei medici di lista è regolamentato dalla disciplina emanata dai DDMM dal 1986 al 2008, nonché dalle due leggi del 2013 che hanno trasformato le liste speciali in liste ad esaurimento e riconosciuto ai sanitari la priorità nella effettuazione delle vmcd. La scadenza dell’incarico è determinata dalla durata della disciplina emanata a seguito del decreto ministeriale, tanto è vero che sul contratto questa non è riportata perché, come dovrebbe essere noto, i decreti ministeriali non hanno scadenza. Al contrario, il rapporto intrattenuto dai medici esterni non è regolamentato  da nessuna norma se non quella generale che regolamenta i rapporti intra

RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

È stato pubblicato, su Doctor News, l’articolo di seguito che sintetizza le tipologie contrattuali (riguarda i medici ospedalieri ma estendibile, come principio, a qualunque settore) che si possono intrattenere con le Pubbliche Amministrazioni, confermando tutto quanto abbiamo fino ad oggi ricordato sull’argomento nei vari post. Non esistono rapporti atipici quali cococo, cocopro, partita iva ecc a tempo indeterminato ma questi possono essere solo a tempo determinato e previa selezione. L’unica eccezione di rapporto atipico che dura dal 1996, (20 anni di rapporto con la stessa Pubblica Amministrazione) è quella che riguarda i medici di lista, grazie ad una norma “speciale”. Se si vuole andare, invece, nel campo della parasubordinazione, l’unico contratto a tempo indeterminato è l’ACN che regolamenta i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. Quindi, o si passa ope legis all’ACN della specialistica ambulatoriale, cd sumai, oppure si reitera la vigente disciplina. Indicar

ATTIVITA’ AMBULATORIALI : Ma si informi, mi faccia il piacere!!!! a cura di Mauro Cavoli

Probabilmente ancora non si è compreso che l’oggetto del contendere non è quante e quali attività, oltre le vmcd, potrebbero effettuare i medici di lista, ma con quale strumento normativo e, soprattutto, come riconoscere loro tale strumento SENZA DECADERE DALL’INCARICO. Nell’ultima proposta presentata dal Committente nel 2011, era previsto un ampliamento delle attività alquanto generico, ma il testo della proposta, basato sulla valutazione comparativa per selezionare i migliori, era quanto di più precario si potesse immaginare. Forse non si ricorda, che subito dopo il big bang, precisamente a giugno 2013, vi fu un incontro istituzionale tra INPS e FNOMCEO ed entrambi, di comune accordo, decisero di rimodulare la disciplina, fatto questo che avrebbe comportato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996,  la decadenza immediata dagli incarichi cancellando   i medici di lista in servizio. Ad ottobre dello stesso anno, il Parlamento approvò il blocca liste