RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
È stato pubblicato, su Doctor News, l’articolo di seguito che sintetizza le tipologie contrattuali (riguarda i medici ospedalieri ma estendibile, come principio, a qualunque settore) che si possono intrattenere con le Pubbliche Amministrazioni, confermando tutto quanto abbiamo fino ad oggi ricordato sull’argomento nei vari post.
Non esistono rapporti atipici quali cococo, cocopro, partita iva ecc a tempo indeterminato ma questi possono essere solo a tempo determinato e previa selezione.
L’unica eccezione di rapporto atipico che dura dal 1996, (20 anni di rapporto con la stessa Pubblica Amministrazione) è quella che riguarda i medici di lista, grazie ad una norma “speciale”.
Se si vuole andare, invece, nel campo della parasubordinazione, l’unico contratto a tempo indeterminato è l’ACN che regolamenta i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni.
Quindi, o si passa ope legis all’ACN della specialistica ambulatoriale, cd sumai, oppure si reitera la vigente disciplina.
Indicare, come soluzione alla precarietà dei medici di lista rapporti quali: tipo sumai, tipo SSN, rapporti con tutele, diritti sindacali, generici, significa solo vendere aria fritta.
mauro
Cococo, cocopro, partita Iva, somministrazione, convenzione con coop di servizio. Le formule di contratto atipico per gli oltre 12mila medici ospedalieri che vivono in condizioni di precariato sono svariate. Dopo le dichiarazioni a Doctor33 di Eleonora Albanese, sindacalista dell'Esecutivo nazionale dell'Anaao Assomed, Marco Perelli Ercolini vicepresidente della Federazione sanitari pensionati e vedove- Federspev, fa per Doctor33 il punto della situazione, chiarendo sia quando si può fare ricorso a questo tipo di contratti sia quando scatta l'illecito. «Chi si costruisce aspettative di stabilizzazione sulla base di questi contratti piegandosi alle richieste dell'azienda non fa bene i conti» spiega l'esperto.
"Nell'articolo del 3 giugno Medici precari, in corsia si apre spiraglio sui contratti atipici. Le Regioni avviano ricognizioni con intervista a Eleonora Albanese di Anaao Assomed si legge che nessuna legge ha vietato alla Pubblica amministrazione i contratti atipici per i medici ospedalieri, ancorché rispetto al contratto nazionale comportino minori versamenti all'Inps, al Fisco, e maggiori problemi assicurativi per il medico.
"Nell'articolo del 3 giugno Medici precari, in corsia si apre spiraglio sui contratti atipici. Le Regioni avviano ricognizioni con intervista a Eleonora Albanese di Anaao Assomed si legge che nessuna legge ha vietato alla Pubblica amministrazione i contratti atipici per i medici ospedalieri, ancorché rispetto al contratto nazionale comportino minori versamenti all'Inps, al Fisco, e maggiori problemi assicurativi per il medico.
In realtà, nella pubblica dipendenza l'assunzione lavorativa va fatta mediante la procedura concorsuale (articolo 97 Costituzione e articolo35 DLgs 165/2001) anche per incarichi a tempo determinato anche usufruendo di graduatorie di precedenti concorsi.
La deroga per l'art.7 del Dlgs 165 di possibilità di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa può essere eccezionalmente adottata in casi particolari. In particolare:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso dalla legge 165. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. L'eccezione diventata regola è pur sempre un illecito, e la Corte dei conti non è detto non possa intervenire....
Del resto chi si costruisce aspettative di stabilizzazione sulla base di questi contratti piegandosi alle richieste dell'azienda non fa bene i conti. Infatti, ricordo, un contratto libero professionale reiterato che elude un rapporto di dipendenza vero e proprio dà diritto al posto in pianta stabile nel privato, ma non nel pubblico perché l'assunzione sia a tempo indeterminatoche determinato è solo mediante concorso e il lavoratore può chiedere solo un indennizzo per danni...(Corte di Cassazione sezioni unite - sentenza numero 5072 del 1 dicembre 2015 depositata il 15 marzo 2016)".
mauro cavoli