NOTA A CHIARIMENTO DEI POST PRECEDENTI

L’eventuale suggerimento normativo da inserire nell’emanando decreto legislativo, pubblicato in altro post, si compone di due parti:
la prima, ribadisce il ricorso prioritario ai medici di lista per tutte le attività inerenti gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici, cercando di stoppare quanto previsto dalla determina presidenziale, che potrebbe sottrarre risorse umane e finanziarie ai medici fiscali;
la seconda, entra nel merito della tipologia del rapporto prevedendo l’individuazione di requisiti minimi.
Quella che desta qualche perplessità, sembra essere la tipologia “in subordine” o fino alla definitiva entrata a regime del cd sumai.
Per quanto riguarda l’ipotesi in subordine di confermare la vigente disciplina, che parte dal 1986  e “i compensi aggiornati  dal decreto ministeriale 8 maggio 2008, con assegnazione di volumi prestabiliti  di prestazioni, uniformi su tutto il territorio nazionale, non inferiori a quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996 a compensazione con il riconoscimento della disponibilità  oraria effettivamente garantita, già prevista dalla tabella A allegata  al DPR 17 febbraio 1992, rivalutata in base agli indici ISTAT” è un’ulteriore tutela per i medici nel caso in cui il decreto legislativo non modifichi la legge 638/83, lasciando invariata l’attuale tipologia libero professionale.
Questo perché, per recepire il cd sumai o qualsiasi altra tipologia contrattuale a tempo indeterminato e con tutte le sacrosante tutele, occorre che il decreto legislativo, norma di rango primario, vada a modificare quanto previsto dalla legislazione vigente.
Se questo non accade, resta in piedi interamente la vigente disciplina, anche la parte che riguarda il carico di lavoro lasciando, come oggi, un’assegnazione di visite “in linea di massima” senza nessuna garanzia di avere un compenso mensile dignitoso per tutti, anzi le differenze, con il polo unico, verrebbero maggiormente accentuate da sede a sede,con penalizzazioni di quelle periferiche.
Tra l’altro, lasciando in piedi la disciplina e avendo chiesto insistentemente un rapporto orario, senza specificare esattamente quale, il rischio è che si venga accontentati con questa tipologia, ma restando il rapporto libero professionale, questa non potrà che scimmiottare quello previsto per i medici esterni.
Inoltre, se il decreto legislativo non dovesse entrare nel merito del rapporto, lasciando tutto, come oggi, nelle mani del ministero del lavoro, inps e fnomceo, non avendo almeno cercato di inserire dei paletti, anche minimi, sia per quanto riguarda i compensi che il carico di lavoro, si rischia di ritrovarsi successivamente in serie difficoltà.
E’ da ricordare, che l’ipotesi in subordine, non prevedendo oneri riflessi, ha un costo vivo notevolmente inferiore a quello di qualsiasi rapporto contrattualizzato ma superiore a quello di un contratto ugualmente libero professionale ad ore se ragioniamo, ammesso che sia opportuno farlo, in ottica di break event point (non ci vuole una cima per capire che, con un rapporto orario, soprattutto generico,  non essendoci il “freno” del costo della singola visita, al medico vengono assegnate almeno 3 visite a fascia).
Il committente ha solo una strada obbligata per diminuire gli attuali compensi: rimodularli passando dalla notula a orario.
Del resto, il costo del carico di lavoro blindato, è il medesimo che INPS ha sostenuto fino al 2012.
Se poi le risorse, tra quelle del polo unico, i ddl privati e le visite richieste d’ufficio,  dovessero risultare inferiori a quelle del 2012, si può sempre ricalibrare il carico di lavoro.
Pensare, infine, che un rapporto orario possa essere fonte di garanzia maggiore rispetto al carico di lavoro blindato, è un errore, perché anche quelli più tutelanti, come il sumai prevedono, restando  sempre nel campo della parasubordinazione,  la riduzione del numero di ore di incarico, figuriamoci quelli generici.
Erroneamente, è stato sottolineato che il carico di lavoro certo è già previsto nella vigente disciplina nella misura di 12 visite settimanali, ma si tratta di un aspetto diverso e nulla ha a che fare con quanto si vorrebbe proporre.
Infatti, l’articolo 7 del DM 12 ottobre 2000, cui si fa riferimento, recita:
1. All'art. 7 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora il carico di lavoro subisca oscillazioni in meno al variare delle esigenze di servizio, la commissione di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 decide se ridurre il numero delle visite mediche, entro un minimo di dodici visite settimanali, ovvero procedere alla sospensione o alla revoca dall'incarico, come previsto dal comma 4 dell'art. 7 del suddetto decreto.".
La norma sopra ricordata, per essere correttamente interpretata, deve essere letta tenendo conto di quanto previsto nei precedenti commi dell’articolo 7 e riguarda solo ed esclusivamente diminuzioni del carico di lavoro in sede locale   non un carico di lavoro blindato che il committente deve obbligatoriamente riconoscere. Sono due situazioni completamente diverse.
Inoltre, nella vigente disciplina non è previsto il riconoscimento della disponibilità oraria che viene proposta quale strumento a compensazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venisse rispettato il carico di lavoro previsto.
Qui si tratta di individuare “freddamente” gli strumenti idonei atti a tutelare i sanitari nel caso in cui, lo ripetiamo, dovesse restare inalterata la previsione introdotta dalla legge 638/83, che non renderebbe possibile la “prima scelta”, l’ACN della specialistica ambulatoriale.
mauro

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