SUMAI, IN SUBORDINE CARICO DI LAVORO BLINDATO O ATTUALE SITUAZIONE

I rapporti con il personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti del SSN, sono regolamentati dall’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 165/2001.
Per i soli Enti del SSN, i rapporti esterni possono essere regolamentati anche attraverso specifiche convenzioni, ai sensi dell’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 e del decreto legislativo 502/92.
Infine, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i medici fiscali INPS, il rapporto è regolamentato dall’articolo 5, legge 638/83 che lo definisce libero professionale.
Quando si parla di disciplina, si intende quella emanata con il decreto ministeriale e, nello specifico, quella emanata con il decreto ministeriale 18 aprile 1996.
L’incarico conferito ai medici di lista, a norma dell’articolo 5, comma 5, del dm di cui sopra, si intende confermato fino alla vigenza della disciplina emanata con il dm del 96, cioè l’impianto vigente delle graduatorie e liste, successivamente confermata dal dm del 2000 e reiterata da quello del 2008 ed è per questo che è importante richiederne la conferma.
Nel 2013 le liste sono state trasformate in liste ad esaurimento, ma la disciplina che regolamenta il rapporto nulla c’azzecca con questo passaggio.
Se si vuole riconoscere un rapporto diverso da quello attuale, ad esempio in cd sumai. occorre modificare la legge 638/83 con un’altra norma di rango primario e, di conseguenza, attraverso i regolamenti, la vigente disciplina.
Basta andarsi a leggere il supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale del 6 luglio, nel quale è stato pubblicato l’ultimo accordo della specialistica ambulatoriale, cd sumai, per verificare le norme cui si fa rifermento per recepirlo (legge 833/78 e dlvo 502/92).
Questa pappardella è stata necessaria perché i soliti imbonitori non hanno capito, o fanno finta di non capire, la differenza tra disciplina e legge istitutiva.
Se l’emanando decreto legislativo sul polo unico non andrà a modificare la legge 638/83, oppure fornirà solo delle generiche linee guida, il rapporto continuerà ad essere sempre libero professionale come oggi e si andrà a “trattare” al Ministero del Lavoro con le stesse armi GIOCATTOLO di sempre.
A quel punto, se si vuole VERAMENTE e SINCERAMENTE aiutare quei medici in difficoltà che oggi sono costretti a poche visite mensili e ad una disponibilità gratuita e, perchè no, vista l’età media, accompagnarli dignitosamente alla pensione, bisogna modificare la parte della disciplina relativa al carico di lavoro.
Una proposta sulla quale si chiedeva di ragionare, era quella di introdurre un carico di lavoro certo uniforme su tutto il territorio nazionale a compensazione con la disponibilità oraria.
L’alternativa è che resti tutto come ora oppure che i soliti marpioni approfittino della situazione per passare ad un rapporto orario generico del tutto analogo a quello dei medici esterni, rimodulando la disciplina.
Ovviamente, lo stesso rapporto orario non significa stesso svolgimento di mansioni con il medico esterno, dove questa tipologia ben si adatta, ma il medico di lista, venendo pagato ad ore, imiterà Amedeo Minghi e Mietta lavorando e canticchiando “trottolino amoroso” essendo costretto  a girare la provincia come una trottola, mancando il freno della notula.
Si è ancora un attesa di conoscere quali sono le proposte alternative a quella del carico di lavoro blindato nel caso in cui il decreto legislativo non dovesse modificare la legge 638/83 e non fosse possibile, quindi, il riconoscimento del cd sumai come hanno chiesto unitariamente le OOSS, proposta contrastata proprio da coloro che oggi, con una virata a 360°, si fanno paladini della “stabilità lavorativa”.
Per tutti questi motivi, sono state fornite indicazioni affinchè il decreto legislativo contenga quei requisiti minimi per poter recepire o il sumai o, in subordine, confermare la discplina INTEGRANDOLA con il carico di lavoro blindato.
L’impressione che un osservatore esterno ne ricava, è che qualcuno stia adottando la tecnica del Gattopardo, per fini ai più sconosciuti, facendo finta di voler cambiare tutto in modo che resti tutto come è oggi.
Per comodità di memoria, si riportano le indicazioni da inserire nel decreto legislativo, pubblicate  in altro post:
fermo restando, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, il ricorso prioritario ai medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento integrale delle attività riguardanti gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, è rideterminata, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria, la natura giuridica dei rapporti di collaborazione in essere, secondo criteri che garantiscano la stabilità con un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello previsto per i medici convenzionati a tempo indeterminato con l'INAIL.  
Nelle more o in subordine a quanto previsto nel periodo precedente, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria, vengono confermati la disciplina vigente e i compensi aggiornati  dal decreto ministeriale 8 maggio 2008, con assegnazione di volumi prestabiliti  di prestazioni, uniformi su tutto il territorio nazionale, non inferiori a quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996 a compensazione con il riconoscimento della disponibilità  oraria effettivamente garantita, già prevista dalla tabella A allegata  al DPR 17 febbraio 1992, rivalutata in base agli indici ISTAT. 
mauro

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