Da Cavoli:Nella seduta della Camera dei Deputati n.683 del 30 settembre, è stata presentata la seguente interrogazione:
MURER e MOGNATO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge n. 124 del 2015, sancisce il trasferimento all’INPS delle funzioni di accertamento medito legali (visite fiscali) sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia dando vita, così, al polo unico di medicina fiscale, con la previsione, per lo svolgimento di dette funzioni, del prioritario ricorso ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125;
le visite fiscali possono essere svolte sia al domicilio indicato dal lavoratore che presso i centri medico legali dell’INPS nel caso in cui il lavoratore sia risultato assente oppure per particolari verifiche sanitarie e/o amministrative; con la determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, l’INPS ha effettuato una selezione per un contingente di 900 medici a cui conferire incarichi di collaborazione professionale finalizzati all’espletamento delle attività medico legali da svolgere presso i centri dell’Istituto; a
alla pagina 4, punti 3 e 4, la deliberazione riporta: « considerato che nell’arco temporale della graduatoria dalla quale attingere il contingente dei 900 medici potrebbero intervenire ulteriori esigenze istituzionali, derivanti da sopravvenute prescrizioni normative legate al costituendo Polo Unico di medicina fiscale e rilevata pertanto, nella prospettata ipotesi, l’esigenza di attingere nella medesima graduatoria il personale medico necessario per l’espletamento delle relative attività... »;
in risposta alla interrogazione n. 5- 08489 presentata dalla prima firmataria del presente atto il sottosegretario Rughetti ha precisato che le « ulteriori esigenze istituzionali richiamate dalla predetta determinazione », riguardano le attività di istruttoria e l’espletamento delle visite ambulatoriali in caso di assenza al controllo presso il domicilio;
sia nell’avviso pubblico che nel contratto sottoscritto dai 900 medici convenzionati è riportato che « L’attribuzione dell’incarico è incompatibile con Io svolgimento dell’attività di medico fiscale, in quanto iscritto nelle liste speciali su base provinciale di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 »;
nella risposta alla interrogazione presentata dal deputato Rizzetto n. 3-02438, il Sottosegretario Rughetti ha affermato che la prescrizione inserita nell’avviso e nel successivo contratto discende unicamente da considerazioni di opportunità legate alla natura delicata e complessa delle funzioni che i medici convenzionati sono chiamati a svolgere, tali da richiedere che gli stessi non risultino, nemmeno potenzialmente, in conflitto d’interesse;
a tal fine, con il messaggio 2882 del 30 giugno del 2016, la direzione generale dell’INPS ha emanato disposizioni alle sedi per sospendere, dall’incarico di medico di controllo, quelli ai quali è stato conferito anche l’incarico di medico convenzionato;
nonostante il conflitto d’interesse, come rilevato sia dall’INPS che dal Governo, e il mancato rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dal Parlamento con la legge delega, i 900 medici convenzionati reclutati direttamente dall’Istituto svolgono sia attività di accertamento di invalidità civile sia visite fiscali ambulatoriali nonché attività di istruttoria che i centri medico legali dell’INPS effettuano sulla certificazione della malattia e sui verbali delle visite –:
se il Governo, per evitare il conflitto di interessi evidenziato in premessa, sia orientato ad assumere iniziative per indicare che tutti gli accertamenti medico legali, sia domiciliari che ambulatoriali, nonché le attività di istruttoria che i Centri medico legali INPS effettuano sulla certificazione di malattia, vengano effettuati in via prioritaria dai medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. (4-14375)