da Cavoli:CHIARIMENTI SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Subito dopo l’entrata in vigore della legge 124/2015, cd legge Madia, su questo blog furono indicati i tempi di emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 17, quello che include anche il Polo Unico: febbraio 2017.
Visto che bisognava attendere 18 mesi e almeno altri 4/5 mesi per la definitiva approvazione, anche  su questo blog, fu proposto di richiedere, ai ministeri competenti, la emanazione di un decreto legislativo limitato al solo Polo Unico oppure seguire il percorso del decreto ministeriale, laddove possibile.
Ovviamente, manco a dirlo, i soliti noti, gli stessi che oggi si sbracciano per escogitare qualche mossa, si rotolavano  per terra dalle risate  vendendo che entro il 2015, massimo i primi del 2016, il decreto legislativo sarebbe stato emanato e che non bisognava diffondere inutile allarmismo!!!
Non solo, ma hanno anche deriso le iniziative successive, sempre mirate ad anticipare i tempi, come accoglimento di ordini del giorno e presentazioni di specifici emendamenti.
Adesso che i buoi sono scappati, o meglio aiutati a fuggire, si cercano, o si fa finta di cercare, da consumati imbonitori, le chiavi per chiudere la stalla e vendere l’immagine di chi oggi si spaccia per preoccupato. 
Tra l’altro, per il testo unico sul pubblico impiego, attuativo dell’articolo 17, quello che contiene anche il Polo Unico, non essendo stato ancora emanato, il problema potrebbe essere risolvibile perché qui il governo potrà appunto ricercare l’intesa richiesta dalla Consulta nella Conferenza Stato-Regioni, prima di emanare il decreto.
Infatti, il parere rilasciato dalla Conferenza Unificata, quindi non l’intesa in Conferenza Stato Regioni, citato nella sentenza, è quello previsto dall’articolo 16, comma 4 e non l’intesa di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l) che tratta il trasferimento all’INPS delle competenze sugli accertamenti medico legali.
Recita il dispositivo della sentenza:
l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto  con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Sulla fattibilità di questo percorso, comunque, il condizionale è d’obbligo, in quanto bisognerebbe sentire un esperto costituzionalista per capire se il tutto può avvenire a delega costante oppure occorre una modifica parlamentare.
Infine, ma non è argomento tecnico, bisognerà attendere anche  le possibili  eventuali ricadute politiche della sentenza nei rapporti tra Stato centrale e Regioni.
Chi non conosce quel trombone di suo padre, avrebbe detto il Principe.
mauro

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