da Mauro:Resoconto della riunione del 24 gennaio in Commissione Bilancio, riguardante l’esame degli emendamenti al decreto legge cd “Milleproroghe”.


Nel corso della riunione del 24 gennaio in Commissione Bilancio, sono stati esaminati gli emendamenti al decreto legge cd Milleproroghe, tra cui alcuni riguardanti la medicina fiscale.
Questo il passaggio tratto dal resoconto:
La Relatrice illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riguardanti gli articoli da 1 a 8. Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 3, occorre valutare le proposte 3.25, 3.26, 3.27, 3.57  
omissis
Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sugli emendamenti.
3.27 Uras, Stefano Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le Pubbliche Amministrazioni, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, e s.m.i., e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per la definizione delle 46 modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 3-ter. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3.26 De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le Pubbliche Amministrazioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 3-ter. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3.57 Scavone, Compagnone, Mazzoni Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), legge 7 agosto 2015, n. 124, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le Pubbliche amministrazioni, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 17, comma 5, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211 e successive modifiche ed integrazioni e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale-medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all’Istituto nazionale della previdenza sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3.25 De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la costituzione di un Polo Unico di medicina fiscale presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a decorrere dal 2017, allo scopo di condurre un 45 efficiente ed efficace controllo sul fenomeno dell’assenteismo e contenere gli oneri per l’indennità di malattia, sono escluse dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l’entità dei risparmi da conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall’INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, che non potranno essere inferiori all’ottanta per cento delle risorse impegnate dall’INPS prima della entrata in vigore della suddetta legge. 3-ter. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite all’INPS, vincolate per le finalità di cui al comma 1 e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso INPS, le risorse residuali di quelle assegnate alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 17, commi 5 e 5-bis, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016. 3-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

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