BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NORMA INSERITA NEL TESTO UNICO RIGUARDANTE IL FUTURO RAPPORTO DEI MEDICI DI LISTA


Nel caso in cui la norma del TUPI che regolamenterà il rapporto dei medici di lista dovesse restare invariata, analizziamo le problematiche che potrebbero sorgere:
prima di tutto occorre chiarire che con il termine “convenzione” si indica un accordo con il quale due o più soggetti regolano questioni di comune interesse. Si definisce convenzione, ad esempio, il rapporto dei me, ecc. Mancando nella norma una specificazione accanto al termine “convenzione” non è possibile ricondurla, ad esempio, a quella della medicina dei servizi,  sumai, ecc.
per quanto riguarda la durata del rapporto, la norma non prevede né presuppone che lo stesso sia a tempo indeterminato, anzi, ricorrendo più volte il termine “convenzioni” al plurale, farebbe pensare che si tratti  di rapporti a termine.
Non bisogna incorrere nell’errore di confondere la scadenza dell’incarico con quella riguardante gli aspetti economico/normativi.
Ad esempio, i medici della specialistica ambulatoriale hanno un contratto a tempo indeterminato e ogni 4 anni viene rivista la sola parte economico/normativa.
Ad oggi, è bene ricordarlo, è possibile conferire incarichi parasubordinati a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione, soltanto tramite le convenzioni del SSN o INAIL.
Appare singolare, inoltre, la formulazione utilizzata: “le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso”, cioè un accordo che garantisce una norma di legge, francamente è la prima volta che si incontra.
Aspetto completamente diverso e più tutelante sarebbe stato: fermo restando il prioritario ricorso ai sensi della legge………………………. recepita dalla convenzione……..
Mancando ogni riferimento a convenzioni già esistenti, come quelle del SSN o dell’INAIL o  paletti normativi ed economici (i famosi paletti) non vi sono garanzie né tantomeno certezze della uniformità del trattamento economico su tutto il territorio nazionale e l’entità dei compensi.
Lo stesso problema si avrebbe con la parte normativa, ossia le tutele (contributi previdenziali, malattia, tfr, ferie, ecc) che non essendo previste dalla legge non troveranno “obbligatoriamente” posto nell’atto di indirizzo (per comprendere la differenza si può consultare l’articolato della legge 833/78). Hai voglia a “sentire” le OOSS se non c’è una norma vincolante che ne obbliga l’inserimento nell’atto di indirizzo!!! Si deve sperare nella benevolenza dei Ministri.
Analogo discorso riguarda  l’organizzazione del lavoro che da 30 anni si articola con le liste spalmate sul tutto il territorio.
Il passaggio tra la vigente disciplina e la convenzione, sembrerebbe previsto con soluzione di continuità in quanto lo stesso non è ope legis e si spera che questa interruzione non faccia accendere fantasie di selezioni.
L’unico aspetto normato per legge che dovrà contenere la convenzione, al momento, è l’attenzione sulle incompatibilità tra medico certificatore e controllore.
Infine, non essendo la convenzione citata nella norma conforme ad un CCNL, la stessa sembrerebbe collocarsi in una “zona grigia” non proprio libero professionale pura, ma ben lontana dagli Accordi Collettivi Nazionali.
Per farla breve: o nella norma si inserisce il riferimento ad una convenzione del SSN o INAIL oppure si stabiliscono dei paletti economico/normativi al di sotto dei quali l’atto di indirizzo non potrà andare.
E tu perché non hai reagito? E che mi importa, CHE SONO PASQUALE IO!!!!! Sempre lui, il Principe.
mauro

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