da Mauro : TEMPI EMANAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E DURATA DELLA CONVENZIONE
Abbiamo evidenziato, in altro post, alcune criticità che potrebbero sorgere se la norma riguardante la tipologia del rapporto dei medici fiscali, riportata nella bozza del Testo Unico sul pubblico impiego, non dovesse essere modificata prima dell’approvazione in via definitiva.
Quello che sorprende, ma non più di tanto, sono le solite bufale che vengono raccontate “ar popolo cojo…….”
Le ultime, in ordine di arrivo, riguardano la durata della “convenzione” e i tempi di emanazione dell’Atto di Indirizzo da parte del Ministero del Lavoro.
Per quanto riguarda la durata della “convenzione”, non essendoci alcun riferimento nella norma al tempo indeterminato e, peggio ancora, mancando un riferimento specifico ad una tipologia di “convenzione” del SSN, soltanto attraverso le quali è possibile conferire incarichi parasubordinati a tempo indeterminato, la durata non potrà che essere limitata nel tempo (il resto del contenuto: compensi, tutele, organizzazione del lavoro, ecc senza paletti specifici sono terni al lotto)
Per quanto riguarda i tempi di emanazione dell’Atto di Indirizzo, sono già tecnicamente individuati.
Il decreto legislativo, una volta approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, dovrà ricevere i pareri, non vincolanti, da parte delle Commissioni dei due rami del Parlamento. Dovrà, altresì, ricevere il parere anche da parte del Consiglio di Stato e, infine, si dovrà trovare l’intesa in Conferenza Stato Regioni.
Al termine di questo lungo tragitto, il decreto legislativo torna in Consiglio dei Ministri per apportare le eventuali modifiche e l’approvazione in via definitiva.
Una volta approvato, il decreto legislativo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo.
Dopo l’entrata in vigore, quindi orientativamente, se tutto procede celermente e senza intoppi, diciamo fra 3-4 mesi, potrebbe venire emanato, sentite le OOSS e la FNOMCEO, il decreto interministeriale contenente l’Atto di Indirizzo ma, occorre ricordare, che nel caso specifico, non essendoci nella norma indicati termini ordinatori né tantomeno perentori, non vi è una scadenza entro la quale bisogna emanare il decreto.
D’altronde, ci si guarda bene dal richiedere alla Funzione Pubblica di inserire dei paletti nella norma a garanzia dei medici di lista, tipo durata del rapporto e tipologia della convenzione, ma si preferisce raccontare le solite favolette della sera e continuare con il gioco delle 3 carte da consumati imbonitori, spostando l’attenzione sull’Atto di Indirizzo facendo credere che è già cotto e mangiato, per non parlare dei problemi veri.
Ccà nisciuno è fesso, avrebbe detto il Principe.
mauro