Mauro : testo definitivo decreto legislativo trasmesso dal governo alle Camere

SI RIPORTA IL TESTO UFFICIALE DEL DECRETO LEGISLATIVO RIGUARDANTE LA MEDICINA FISCALE TRASMESSO DAL GOVERNO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO.
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Trasmesso alla Presidenza il 28 febbraio 2017 Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (393)  
Polo unico per le visite fiscali Art.18
(Modifiche all 'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.";
b) al comma 2 la parola "inoltrata" è sostituita dalle seguenti: "resa disponibile" e dopo le parole "all'amministrazione interessata." è inserito il seguente periodo: "L’Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati contengono anche il codice nosologico.";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Gli accertamenti medicolegali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il l'apporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali dì categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma IO-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.";
d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concetto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati 19 motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'INPS,"
Art.22  (Disposizioni di coordinamento e transitorie)
3. All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 20 Il, n,III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato. Il Ministro de1l'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'ariicolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ­ Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.";
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
l) al primo periodo, le parole "alle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "all’INPS" e le parole "effettuati dalle aziende sanitarie locali" sono soppresse; 2) il secondo periodo è soppresso.
mauro

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