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Visualizzazione dei post da ottobre, 2018

TE LA DO IO LA PIENA AUTONOMIA PROFESSIONALE

Di recente, sono stati pubblicati interventi riguardanti la delibera presidenziale n.24, per la verità forse un pochino tardivi visto che la stessa risale a marzo 2018.   Al di là delle precisazioni e polemiche che ne sono seguite, di cui si sono occupate le varie testate, il passaggio che riguarderebbe l’attività svolta dai medici fiscali, dovrebbe essere il seguente: “In particolare sono compresi i seguenti obiettivi per il cui raggiungimento i professionisti medici svolgono un ruolo decisivo”: VMC – annullamento prestazioni dirette di malattia Visto che gli obiettivi da raggiungere non riguardano certamente i medici fiscali , ma esclusivamente il personale dipendente, bisognerebbe comprendere se vi è il rischio di come, eventualmente, la struttura preposta potrebbe in qualche modo coinvolgere, indirizzare, influenzare o, peggio ancora, condizionare l’azione dei medici di controllo per il raggiungimento dei risultati attesi. In base alla disciplina vigente, in particolare all’articol

Da Mauro Cavoli : NON C’E’ TRIPPA PER GATTI

Uno dei proclami più ricorrenti per convincere “er popolo” che era indispensabile cestinare la vigente disciplina e passare rapidamente ad un rapportino ad ore, ovviamente generico,  è  che l’attuale normativa è stata la principale causa  di quanto accaduto il 29 aprile 2013. Dal rapporto libero professionale si passerà, quindi, ad un…….. rapporto libero professionale e tutti hanno finalmente compreso (almeno si spera), dopo le ultime prese di posizione, il perché di tanta insistenza ad abbandonare l’attuale rapporto per un rapportino ad ore generico e chi saranno i beneficiari e chi gli affossati di questa svolta epocale. Quanto accaduto il 29 aprile, come ricordato anche in una recente sentenza emessa dal TAR, è esclusivamente dovuto agli effetti prodotti dall’ art. 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - legge di stabilità 2013 - che si sarebbero avuti con qualsiasi tipologia contrattuale, con la sola esclusione della dipendenza, perfino con l’ACN della specialistica a

da Mauro Cavoli : NOIO, VOLEVAM SAVUAR……..

Potevamo stupirvi con degli effetti speciali, come recitava la pubblicità di una nota marca di televisori, ma si è preferito far ragionare le “capocce” ricordando, in ogni occasione, le normative che regolamentano il rapporto dei medici fiscali. L’attuale rapporto, è normato dalla vigente disciplina emanata ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, DL 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638. Le liste formate ai sensi del sopracitato comma 12, sono state trasformate ad esaurimento ai sensi della legge 125/2013, come integrato dalla legge 147/2013 che ha riconosciuto ai medici inseriti nelle liste, la priorità. A seguito delle modifiche legislative del Polo Unico, al fine di poter proseguire, senza soluzione di continuità l’incarico, era indispensabile riconoscere, ope legis, a tempo indeterminato, ai soli medici delle liste ad esaurimento , l’ACN della specialistica ambulatoriale o, in subordine, reiterare la vigente disciplina integrandola con il cari