TE LA DO IO LA PIENA AUTONOMIA PROFESSIONALE

Di recente, sono stati pubblicati interventi riguardanti la delibera presidenziale n.24, per la verità forse un pochino tardivi visto che la stessa risale a marzo 2018. 
Al di là delle precisazioni e polemiche che ne sono seguite, di cui si sono occupate le varie testate, il passaggio che riguarderebbe l’attività svolta dai medici fiscali, dovrebbe essere il seguente:
“In particolare sono compresi i seguenti obiettivi per il cui raggiungimento i professionisti medici svolgono un ruolo decisivo”:
VMC – annullamento prestazioni dirette di malattia
Visto che gli obiettivi da raggiungere non riguardano certamente i medici fiscali, ma esclusivamente il personale dipendente, bisognerebbe comprendere se vi è il rischio di come, eventualmente, la struttura preposta potrebbe in qualche modo coinvolgere, indirizzare, influenzare o, peggio ancora, condizionare l’azione dei medici di controllo per il raggiungimento dei risultati attesi.
In base alla disciplina vigente, in particolare all’articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996, dove viene espressamente affermata “la piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico”,il medico fiscale è una figura terza di garanzia equidistante da tutti gli attori interessati: datori di lavoro, pubblici e privati, lavoratori e committente.
Il medico, al momento dell’accettazione dell’incarico, è tenuto ad accettare anche i criteri per lo svolgimento del servizio che non prevedono né presuppongono nessun condizionamento sull’attività  di controllo.
Il testo della nuova convenzione, come ha dichiarato in Parlamento in data 4 ottobre il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, “sul quale nei primi mesi del 2018, si era registrato un ampio consenso da parte della maggioranza delle organizzazioni dei medici, lascerebbe prevedere, invece, rispetto alla vigente disciplina che stabilisce “una piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico”, una limitazione di autonomia del medico di controllo. Recita il testo:
Il conferimento dell’incarico da parte dell’Istituto non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì una collaborazione di natura esclusivamente libero professionale disciplinata dalla presente convenzione e da atti regolamentari a valenza nazionale (circolari, messaggi, direttive, linee guida emanate dall’Inps, prassi operative).
E ancora:
Rappresentano, inoltre, cause di decadenza:
ripetute inosservanze degli obblighi del medico, come stabiliti dalla presente convenzione, dalle linee guida Inps sulle visite mediche di controllo domiciliare,dalle direttive del Coordinamento medico legale.
Quindi, pur restando la natura del rapporto libero professionale, vengono meno tutte quelle garanzie e tutele oggi presenti, introducendo vincoli ed obblighi certamente estranei ad un rapporto di lavoro autonomo. Oltre il danno, anche la beffa.
Il Principe avrebbe detto: “Non so leggere, ma intuisco”.
mauro

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