da Mauro Cavoli : NOIO, VOLEVAM SAVUAR……..
Potevamo stupirvi con degli effetti speciali, come recitava la pubblicità di una nota marca di televisori, ma si è preferito far ragionare le “capocce” ricordando, in ogni occasione, le normative che regolamentano il rapporto dei medici fiscali.
L’attuale rapporto, è normato dalla vigente disciplina emanata ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, DL 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638. Le liste formate ai sensi del sopracitato comma 12, sono state trasformate ad esaurimento ai sensi della legge 125/2013, come integrato dalla legge 147/2013 che ha riconosciuto ai medici inseriti nelle liste, la priorità.
A seguito delle modifiche legislative del Polo Unico, al fine di poter proseguire, senza soluzione di continuità l’incarico, era indispensabile riconoscere, ope legis, a tempo indeterminato, ai soli medici delle liste ad esaurimento, l’ACN della specialistica ambulatoriale o, in subordine, reiterare la vigente disciplina integrandola con il carico blindato e con quelle tutele compatibili con un rapporto libero professionale, mantenendo, così inalterate le garanzie oggi previste e i compensi.
Si è preferito, invece, spellarsi le mani per applaudire un atto di indirizzo che fa decadere dall’incarico i medici delle liste ad esaurimento interrompendo la continuità che durava dal 1996, elimina la priorità, diminuisce i compensi e spalanca le porte a condizioni precarie e vessatorie nei confronti dei medici fiscali eliminando tutte le garanzie oggi presenti.
Si vuole sostituire l’attuale rapporto con un rapportino generico ad ore, sempre libero professionale, di cui non si capiscono i vantaggi per i medici fiscali ma che faciliterebbe un’eventuale convenzione unica.
Di recente, sembra tornato il timore di un possibile smantellamento delle norme che hanno regolamentato e garantito, fino ad oggi, il rapporto dei medici fiscali.
E’ difficile comprendere dove sia la novità visto che, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Onle Durigon, in data 4 ottobre, in risposta all’interrogazione presentata dall’Onle Polverini, avente ad oggetto “Stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia”, se risponde a verità, ha così precisato:
“La vicenda giudiziale ha nei fatti vanificato il lungo e proficuo lavoro di trattativa per la definizione di un testo convenzionale che, nel tempo, aveva progressivamente avvicinato le posizioni delle due parti e sul quale testo, nei primi mesi del 2018, si era registrato un ampio consenso da parte della maggioranza delle organizzazioni dei medici”.
E l’ultima versione del testo convenzionale, sul quale si era “registrato un ampio consenso da parte della maggioranza delle organizzazioni dei medici”, come ha precisato il Sottosegretario, recita:
Gli incarichi ai medici, con esclusione di quelli di cui all’articolo 6, sono da intendersi a tempo indeterminato, salvo i casi diintervenute situazioni di incompatibilità, rinuncia del medico, inadempienze che comportino la decadenza dall’incarico, modifiche normative di rango primario.
Quindi, il testo, in nuce, già “prevede” che possano avvenire modifiche normative di rango primario, senza neanche ricorrere all’aggettivo “eventuali” legando la durata del rapporto alla durata della norma.
Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso”
mauro