da Mauro:EMENDAMENTI CHE RIGUARDANO LA MEDICINA FISCALE PRESENTATI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 881 unità di personale medico anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica. 5-ter. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al comma 5-bis.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 5-ter, pari a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede per l'anno 2019 a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis), primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis), primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
5-quinquies. Agli oneri derivanti dalle assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 5-ter, pari alla spesa sostenuta dall'INPS a tale titolo nell'anno 2017, si provvede per 25,1 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, e per 22,85 milioni di euro a valere sulle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Agli oneri previsti per l'anno 2019, pari a 8 milioni di euro, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi del citato articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.
5-sexies. Alla lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto periodo è soppresso. All'ultimo periodo, le parole: «sull'utilizzo di tali risorse» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici».
5-septies. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero-professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo, ove la legge espressamente richieda la presenza di specifiche figure professionali. Il comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è abrogato. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: «Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale» fino a: «disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie» sono soppresse.
5-octies. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1 comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
35. 3. Vanessa Cattoi, Cestari, Bellachioma, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. A seguito della costituzione del Polo unico di medicina fiscale, di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attività ispettiva svolta dai medici di controllo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, individua aree di attività della medicina fiscale, oltre a gli accertamenti medico legali domiciliari e ambulatoriali, che, al fine del miglioramento dei servizi e nei limiti delle risorse disponibili assegnate di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ivi comprese quelle stabilite dall'INPS per le visite richieste d'ufficio e dai datori di lavoro privati, richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego a tempo indeterminato con i medici addetti alle visite mediche di controllo iscritti nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti medici sono inquadrati, a domanda, nel ruolo sanitario presso le sedi dove sono incaricati, previo giudizio di idoneità, formulato sulla base di apposito curriculum che tenga conto della disponibilità garantita dal medico dalla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, fatti salvi i soli casi di sospensione dall'incarico previsti dall'articolo 8, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000 e dell'anzianità di iscrizione continuativa nelle liste speciali di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1996. Per i medici che non presentano domanda per essere inquadrati nei ruoli sanitari, l'incarico prosegue senza soluzione di continuità, in base alla vigente normativa, fino ad esaurimento della lista.
28. 44. Fassina, Pastorino, Rostan.
16-bis. A seguito della costituzione del Polo unico di medicina fiscale, di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attività ispettiva svolta dai medici di controllo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, individua aree di attività della medicina fiscale, oltre a gli accertamenti medico legali domiciliari e ambulatoriali, che, al fine del miglioramento dei servizi e nei limiti delle risorse disponibili assegnate di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ivi comprese quelle stabilite dall'INPS per le visite richieste d'ufficio e dai datori di lavoro privati, richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego a tempo indeterminato con i medici addetti alle visite mediche di controllo iscritti nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti medici sono inquadrati, a domanda, nel ruolo sanitario presso le sedi dove sono incaricati, previo giudizio di idoneità, formulato sulla base di apposito curriculum che tenga conto della disponibilità garantita dal medico dalla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, fatti salvi i soli casi di sospensione dall'incarico previsti dall'articolo 8, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000 e dell'anzianità di iscrizione continuativa nelle liste speciali di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1996. Per i medici che non presentano domanda per essere inquadrati nei ruoli sanitari, l'incarico prosegue senza soluzione di continuità, in base alla vigente normativa, fino ad esaurimento della lista.
28. 44. Fassina, Pastorino, Rostan.
1. Nei limiti delle risorse disponibili stabilite dall'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ivi comprese quelle assegnate dall'INPS per le visite fiscali richieste d'ufficio e i rimborsi per le visite richieste dai datori di lavoro privati, il trattamento normativo ed economico delle convenzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i soli medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione, non potrà essere inferiore a quello riconosciuto ai sanitari convenzionati a tempo pieno e indeterminato con l'INAIL.
2. Per i medici di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate con i decreti interministeriali di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
35. 01. Fassina, Rostan, Pastorino.
2. Per i medici di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate con i decreti interministeriali di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
35. 01. Fassina, Rostan, Pastorino.
1. All'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 65 del 2001 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in forma di Accordo collettivo nazionale, prevedono per i medici fiscali, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione, un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello previsto dagli Accordi collettivi nazionali già presenti nel Servizio sanitario nazionale, garantiscono i diritti normativi ed economici acquisiti dai medici delle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e garantiscono le disposizioni già previste dalla disciplina vigente e dalla attuale normativa in materia di medicina fiscale.
33. 04. Polverini.
33. 04. Polverini.
1. All'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, garantiscono i diritti normativi ed economici acquisiti dai medici delle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e garantiscono le disposizioni già previste dalla disciplina vigente e dalla attuale normativa in materia di medicina fiscale.».
33. 03. Polverini.
33. 03. Polverini.
Il Principe avrebbe detto: “E poi dice che uno si butta a sinistra”
Mauro