21/12/2018 ULTIMO AGGIORNAMENTO da Mauro Cavoli

Sono stati presentati in Aula, alla legge di Bilancio, i seguenti emendamenti che riguardano i medici fiscali:
1.1481 (testo 2)
Dopo il comma 224, aggiungere ì seguenti:
        «224-bis. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 708 unità di personale medico anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferì meriti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.
        224-ter. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l'efficienza e la correntezza delle prestazioni erogate dall'INPS nell'ambito delle funzioni di cui al comma 224-bis valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando altresì nelle conseguenti procedure concorsuali un punteggio specifico maggiorato ai medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fermo il possesso degli altri requisiti, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al precedente comma.
        224-quater. Agli oneri derivanti da 518 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 224-ter, pari per l'anno 2019 a 11,4 milioni di euro ed a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede, per l'anno 2019, a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
        224-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti da 190 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 224-ter, si provvede, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248. Agli oneri previsti per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi del predetto articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.
        224-sexies. Alla lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il quarto periodo è soppresso;
            b) all'ultimo periodo, le parole: ''sull'utilizzo di tali risorse'', sono sostituite con le seguenti: ''dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici''.
        224-septies. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli, FINPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.
        224-octies. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è soppresso il periodo ''Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente''.
        224-novies. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da ''Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale'' fino a ''disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie'' sono soppresse.
        224-decies. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 224-bis e 224-ter del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».
1.1587
Dopo il comma 252, inserire il seguente:
        «252-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, comma 1, lettera c), il secondo, quarto e quinto periodo, sono sostituiti dai seguenti: ''Al fine di potenziare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti le medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
        Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.1588
Dopo il comma 252, inserire il seguente:
        «252-bis. A seguito della costituzione del Polo Unico di medicina fiscale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e al fine di perseguire più efficacemente razione di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e potenziare l'attività di controllo riguardante gli accertamenti medico legali domiciliari e ambulatoriali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività inerenti la medicina fiscale, effettuati in via prioritaria dai medici di controllo inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS, nei limiti delle risorse disponibili assegnate di cui all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ivi comprese quelle stabilite dall'istituto per le visite richieste d'ufficio e dai datori di lavoro privati, è autorizzato a procedere all'instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato con i predetti medici in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in analogia con quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per i medici convenzionati con il SSN. I medici sono inquadrati, a domanda, nel ruolo sanitario presso le sedi dove sono incaricati, previo giudizio di idoneità, formulato sulla base di apposito curriculum che tenga conto della disponibilità garantita dal medico dalla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, fatti salvi i soli casi di sospensione dall'incarico previsti dall'articolo 8, decreto ministeriale 12 ottobre 2000 e dell'anzianità di iscrizione continuativa nelle liste speciali di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1996. Per i medici che non presentano domanda per essere inquadrati nei ruoli sanitari, l'incarico prosegue senza soluzione di continuità in base alla vigente normativa, fino ad esaurimento della lista».
1.1742
Dopo il comma 295 inserire i seguenti:
        «295-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, comma 1, lettera c), il secondo, quarto e quinto periodo, sono sostituiti dai seguenti: ''Al fine di potenziare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti le medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, Decreto Ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638''.
        295-ter. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Leonardo Sciascia avrebbe detto: “L’umanità si divide in ommini, mezz’uomini, omminicchi, cazzabubbuli e quaquaraqua’”.
mauro

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