da Mauro:FLAT TAX E MEDICI FISCALI

Come già precedentemente anticipato, la legge di Bilancio per il 2019, che entrerà in vigore il 1 gennaio (il passaggio alla Camera è solo “virtuale”), prevede una estensione dell’attuale regime forfetario, chiamato anche Flat Tax.
Tale regime, si applica ai liberi professionisti, quindi, anche ai medici fiscali.
Per potervi accedere, occorre rispettare le seguenti condizioni:
 Non si deve aver conseguito più di 65.000 euro di compensi nell’anno precedente (2018).
Oltre ad esercitare un’attività con Partita Iva, non si devono avere partecipazioni in: società di personeassociazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione;
Esercitare attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dal quale si è percepiti redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Chi aderisce al forfettario può acquistare beni strumentali, ad esempio attrezzature, mobili e auto, ma, sino al 31 dicembre 2018, la spesa annua non deve superare 20mila euro. Dal 2019 il limite è stato abolito.
Le agevolazioni per chi aderisce al forfettario nel 2019, o per chi resta nel regime, avendovi già aderito, sono:
·         tassazione del 15% che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
·         non soggezione all’Iva e ai relativi adempimenti (dichiarazione, liquidazioni periodiche…);
·         nessun obbligo di emettere la fattura elettronica;
·         non soggezione agli studi di settore, ora Isa, indicatori sintetici di affidabilità fiscale;
·         nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);
·         sulle fatture non deve essere addebitata l’Iva, e non si deve subire ritenuta d’acconto.

I contribuenti forfettari devono conservare e numerare le fatture e presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.

La flat tax si applica sulla percentuale di redditività stabilita dalla legge che per i liberi professionisti è pari al 78% dei compensi incassati nel corso dell’anno. A questa cifra vanno detratti i versamenti contributivi ENPAM e sulla somma restante si applica l’aliquota del 15% e l’aliquota per determinare il contributo da versare all’ENPAM.

Chi aderisce al regime forfetario, potrà inviare richiesta protocollata alla Direzione provinciale affinche i compensi vengano liquidati al lordo della ritenuta di acconto del 20%.

Per la verifica del limite di 65000 euro, non si deve tenere conto dei redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Per verificare se è più conveniente restare nel regime ordinario o aderire a quello forfetario, si consiglia consultare il proprio commercialista di fiducia.

Infine, si ricorda che il regime forfetario si applica esclusivamente ai rapporti libero professionali quindi, come più volte ricordato, nel caso si chiedesse a INPS il riconoscimento di un rapporto parasubordinato generico ad ore, analoghi ad alcuni presentati, il reddito conseguito sarebbe assimilabile a quello da lavoro dipendente, quindi escluso dalla Flat Tax.

Il Principe avrebbe detto: “E io pago… e io pago!”
mauro

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