info da Mauro:PRESTAZIONI IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO PREVISTE PER I MEDICI FISCALI
In caso di infortunio o malattia, il medico fiscale può richiedere all’ENPAM le prestazioni assistenziali previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del Regolamento:
Sono sottoposti a tutela le malattie e gli infortuni che determinino la temporanea e totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale, con conseguente sospensione dell’attività stessa, per periodi precedenti l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Tali prestazioni sono erogate a partire dal 61° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità e non possono essere corrisposte per un periodo continuativo superiore a 24 mesi, ovvero per un periodo anche non continuativo superiore a 24 mesi nell’arco degli ultimi 36 mesi.
Qualora l’evento patologico che ha determinato l’inabilità assoluta temporanea si manifesti nuovamente entro 30 giorni dalla ripresa dell’attività professionale, le relative prestazioni sono erogate a partire dal 1° giorno dall’insorgenza del nuovo stato di inabilità, fermi restando i limiti temporali di cui al precedente comma,
per poter accedere alle prestazioni, l’articolo 1, comma 2, dispone che:
Ai fini della concessione delle prestazioni si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare, di qualsiasi natura, riferito all’anno precedente, non superiore a 6 volte l’importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno. Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.
L’importo della prestazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, è previsto in € 2.100,00 mensili indicizzati, corrispondenti ad € 70 giornalieri per le frazioni di mese.
Per lo scorso anno, i imiti di reddito familiare per poter percepire le prestazioni, erano i seguenti
1 persona | € 19.573,71 | € 39.147,42 |
2 persone | € 22.836,00 | € 45.671,99 |
3 persone | € 26.098,28 | € 52.196,56 |
4 persone | € 29.360,56 | € 58.721,13 |
5 persone | € 32.622,85 | € 65.245,70 |
Per l’anno in corso, occorre attendere la disposizione INPS.
Sia la normativa che i modelli di domanda, sono pubblicati sul sito dell’ENAPM.
E’ utile ricordare, infine, che per i medici fiscali, finche è in vigore la normativa vigente, non sono previste limitazioni per quanto riguarda l’età o il divieto di cumulo con eventuali trattamenti pensionistici.
In caso di infortunio, l’assenza non rientra nelle limitazioni previste dall’articolo 8, decreto ministeriale 12 ottobre 2000.
Il Principe avrebbe detto: “Ma si informi, mi faccia il piacere”.
mauro