con urgenza da mauro cavoli : TE SALUTO CORE
È stato presentato, in Commissione Lavoro del Senato, il seguente emendamento che riguarda (gli ex) medici fiscali:
13.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 19,4 milioni di euro, per il 2019 e 93,4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 708 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Al comma 5, lettera b-bis) dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto periodo è soppresso. All'ultimo periodo, le parole "sull'utilizzo di tali risorse" sono sostituite dalle seguenti "dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici".
3. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è soppresso il periodo "Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente".
4. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino a "disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie" sono soppresse.
5.Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati. »,
Conseguentemente, all 'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-bis, si provvede:
a) quanto a 19,4 milioni di euro, per il 2019, per 11,4 milioni di euro a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis), primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 8 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito con legge n. 248 del 2005;
b) quanto a 93,4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro a valere sul trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito con legge n. 248 del 2005.
3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
mauro