NEI SECOLI FEDELE

Capita spesso di sentire in giro, come un mantra, l’espressione “Convenzione con tutte le tutele”, accompagnata da un’ulteriore specificazione: rapporto   parasubordinato ad ore.
Di recente, si è aggiunto il termine “fidelizzazione del medico fiscale” come se, un rapporto che si protrae senza soluzione di continuità dal 1996 (e, per qualcuno, dal 1988) fosse da considerare un mordi  e fuggi, una sveltina o una comparsa da richiedere una maggiore fidelizzazione, da fare concorrenza alla Benemerita.
Dai professoroni che predicavano il rapporto “Tipo sumai” si è passati a “Tipo SSN” per derubricarlo, infine, a un  “Rapporto parasubordinato con tutte le tutele solo per i fidelizzati”, ovviamente senza specificare quali saranno queste tutele e quali garanzie, normative ed economiche, dovrebbe offrire ai medici fiscali quest’ultima tipologia uscita fuori dal cilindro rispetto al rapporto attuale e, soprattutto, in base a quali norme e regolamenti la si potrebbe ottenere.
Ma che stai a di’, che te stai a inventà, avrebbe detto er Monnezza, al secolo Tomas Milian!!! Non esistevano il “Tipo sumai o tipo SSN” così come non esiste, nel nostro ordinamento, un “Rapporto parasubordinato con tutte le tutele a tempo indeterminato”.
Forse è sfuggito che Il comma 1148, lettera h), dell'art. 1 della L. 205/2017 - modificando l’art. 22 del D. Leg.vo 75/2017, comma 8 - e come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'art. 1 della L. 145/2018, differisce al 01/07/2019 l’applicazione del divieto di cui all’art. 7 del D. Leg.vo 165/2001, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Ed è superfluo, ma per qualcuno è utile ricordare, che i contratti posti in essere in violazione del suddetto divieto, sono nulli.
Inoltre, ammesso che fosse ancora possibile stipulare, dopo il 1 luglio, contratti di parasubordinazione, l’unica tutela che si potrebbe riconoscere ai medici fiscali, è il pagamento, da parte del Committente, di una quota parte del contributo previdenziale, prestando, tra l’altro, la massima attenzione c/o quale fondo questi contributi verrebbero versati, o si vorrebbe che venissero versati, in quanto sarebbe precluso il fondo B libera professione.
Il medico fiscale parasubordinato generico, non può essere iscritto alla gestione separata INPS, quindi non ha diritto alla indennità di malattia, assegno nucleo familiare, ecc.
Il parasubordinato generico, non ha diritto a ferie pagate, TFR, permessi vari retribuiti ecc.
Infine, non versando più i contributi al fondo B della libera professione, viene meno anche l’indennità di malattia e infortunio dal 31° giorno(con possibilità di estensione sin dal primo giorno attraverso la polizza ENPAM come per i mmg) riservata esclusivamente ai liberi professionisti, approvata di recente dall’ENPAM.
Tra l’altro, appare singolare e strano che da una parte si rifiuti di ragionare, nel caso di mancato ottenimento dell’ACN della specialistica con il quale si potrebbero riconoscere veramente tutte le tutele, sulla vigente disciplina adeguandola con il carico blindato e le ulteriori tutele, e dall’altra si evochi l’atto di indirizzo che prevede, appunto, ugualmente, un rapporto libero professionale puro (o quasi).
La proposta di convenzione scaturita dall’atto di indirizzo, non prevede né presuppone tutele se non esclusivamente per i rappresentanti sindacali e sulla quale, come ha riferito in Parlamento  il Sottosegretario al Ministero del Lavoro,si era registrato un ampio consenso da parte della maggioranza delle organizzazioni dei medici”
Ancora non si è compreso, o si fa finta di non comprendere, che per ottenere un rapporto parasubordinato con tutte le tutele, bisogna guardare verso i rapporti del SSN che sono sì, parasubordinati, ma previsti da una legge speciale che li ha resi conformi ai CCNL.
Morale della favola: la tipologia del rapporto che si vuole rifilare ai medici fiscali, non sarà altro che un contrattino parasubordinato generico ad ore che comporterà una contrazione dei compensi e, per giunta, tassati a tassazione ordinaria, la perdita di tutte le tutele (reali) oggi presenti, ivi compresa l’indennità per malattia e infortunio e una normativa vessatoria e capestro con la scusa della “fidelizzazione”.
Però, c’è sempre un però, che un siffatto rapportino parasubordinato generico ad ore, è facilmente estendibile anche ad altre categorie di sanitari.
Sarà stata probabilmente una coincidenza che l’emendamento 13.0.3(in attesa di istruttoria in commissione bilancio), presentato al DDL di conversione al DL quota 100 e Reddito di Cittadinanza, tra l’altro, recita:
Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.
RAPPORTINO PARASUBORDINATO GENERICO AD ORE? NO CARICO BLINDATO? AHI, AHI, AHI, AHI
mauro

Post popolari in questo blog

DI BENE IN MEGLIO

MIMI’ E COCO’ – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

MATEMATICAMENTE SOLATI