Cavoli:CUM GRANO SALIS



Dal resoconto  del 5 marzo della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera, risultano presentati, al DDL C1433 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle PPAA e la prevenzione dell’assenteismo”, quattro emendamenti riguardanti i medici fiscali.
Tutte le proposte, tendono alla stabilizzazione definitiva dei medici fiscali, così come più volte auspicato da tutti gli ambienti, anche Istituzionali e si spera, vista l’importanza della materia e la delicatezza del momento, che tutti gli attori confermino, pubblicamente, l’appoggio alle proposte che vanno nella direzione auspicata.
Tutti gli emendamenti sono stati dichiarati ammissibili da parte della Commissione Lavoro e, a breve, dovrà pronunciarsi la Commissione Bilancio per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria e se rispondenti ai requisiti stabiliti dall’articolo 81 della Costituzione.
Questi i testi che risultano presentati:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
 6-bis. Al comma 2-bis dell’articolo 55- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: « Il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « Al fine di migliorare l’azione di contrasto all’assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l’Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.
6-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, l’Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all’attuazione delle visite mediche di controllo d’ufficio per il settore privato ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all’Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui Martedì 5 marzo 2019 — 26 — Commissioni riunite I e XI all’articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.
2.46. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
 Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al comma 2-bis dell’articolo 55- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: « Il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « Al fine di migliorare l’azione di contrasto all’assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l’Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.
6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis le risorse di cui all’articolo 17 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.47. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
 Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
 6-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 55- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: « 2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Al fine di migliorare l’azione di contrasto all’assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all’articolo 7, Martedì 5 marzo 2019 — 27 — Commissioni riunite I e XI comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all’articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 13, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l’INPS e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68 milioni di euro l’anno, l’INPS provvede a valere sulle risorse previste all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18 milioni, nell’ambito delle risorse finanziarie che l’INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all’attuazione delle visite mediche di controllo d’ufficio per il settore privato ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all’INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui all’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
2.48. Moretto.
ART. 4-bis. (Potenziamento dell’attività di controllo per i dipendenti assenti dal servizio)
1. All’articolo 18, comma 1, la lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è sostituita dalla seguente: « c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Gli accertamenti medicolegali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Al fine di potenziare gli accertamenti di cui al precedente periodo, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all’articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all’articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l’Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative” ».
 2. Dalle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 09. Epifani, Speranza, Fornaro.
Gli antichi Romani dicevano “Cum grano salis”, quelli del XXI secolo, “Con la capoccia”.
mauro

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